
(AGENPARL) – BRUXELLES lun 20 giugno 2022
B9?0328/2022
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(D081155/01 – 2022/2694(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D081155/01),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
– vista la votazione tenutasi il 16 maggio 2022 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],
– visto il parere adottato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 gennaio 2022 e pubblicato il 7 marzo 2022[3],
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all’autorizzazione di organismi geneticamente modificati (“OGM”)[4],
– visto l’articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il 2 maggio 2018 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato, per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda (“la domanda”) relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 (“il granturco GM”); che la domanda riguardava altresì l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco GM, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando, inoltre, che la domanda riguardava l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da 10 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco GM;
C. considerando che la sottocombinazione MON 810 × NK603 è già stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione[5]; che il progetto di decisione di esecuzione riguarda pertanto il granturco GM e le 9 restanti sottocombinazioni comprese nella domanda[6];
D. considerando che il 26 gennaio 2022 l’EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all’autorizzazione del granturco GM, pubblicato il 7 marzo 2022;
E. considerando che il granturco GM è stato ottenuto mediante incroci convenzionali mirati alla combinazione di quattro singoli eventi di granturco GM: DP4114, MON 810, MIR604 e NK603; che il granturco GM conferisce tolleranza a due erbicidi (glufosinato e glifosato) e dà luogo alla produzione di cinque proteine insetticide[7] (“tossine Bt”);
F. considerando che il richiedente non ha presentato dati sperimentali per le 9 sottocombinazioni, che non sono state precedentemente valutate dall’EFSA[8]; che, malgrado la mancanza di dati sperimentali, l’EFSA ha concluso che tali sottocombinazioni non destano preoccupazioni in materia di sicurezza;
Mancanza di valutazione dell’erbicida complementare
G. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013[9] della Commissione impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;
H. considerando che una serie di studi dimostra che le colture GM resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi[10]; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco GM sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di erbicidi a base di glifosato e glufosinato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui e di relativi prodotti di degradazione (“metaboliti”);
I. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]; che l’approvazione all’uso del glufosinato nell’Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018[12];
J. considerando che nel novembre 2015 l’EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’organismo specializzato dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani; che una serie di altri recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato[13];
K. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante GM esuli dall’ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell’ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante GM potrebbe essere la modificazione genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti[14];
Questioni in sospeso relative alle tossine Bt
L. considerando che la tossicità delle tossine Bt è stata valutata sulla base di studi sull’alimentazione, utilizzando solo proteine Bt isolate prodotte dai batteri; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture GM, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi (PI) presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, tra cui uno condotto per Monsanto trent’anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte[15];
M. considerando che tale maggiore tossicità non è presa in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell’EFSA, sebbene riguardi tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell’Unione; che, pertanto, non possono essere esclusi rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt e che derivano da questa maggiore tossicità dovuta all’interazione tra le tossine Bt e PI;
N. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all’esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti[16], il che significa che possono aumentare l’allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
O. considerando che uno studio scientifico ha rilevato che la tossicità delle tossine Bt può essere rafforzata anche attraverso l’interazione con i residui dell’irrorazione con erbicidi e che sono necessari ulteriori studi sugli effetti combinatori degli eventi “combinati” (colture GM che sono state modificate per essere tolleranti agli erbicidi e per produrre insetticidi sotto forma di tossine Bt)[17]; che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula, tuttavia, dall’ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell’ambito della valutazione dei rischi;
Colture Bt: impatto sugli organismi non bersaglio
P. considerando che, a differenza dell’uso di insetticidi, nel cui caso l’esposizione avviene al momento dell’irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l’uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un’esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;
Q. considerando che l’ipotesi che le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio[18]; che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che in una recente panoramica sono menzionate 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie “fuori bersaglio”[19];
Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri e dei portatori di interessi
R. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all’EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi[20];
S. considerando che un’analisi dettagliata da parte di un organismo di ricerca indipendente indica, tra l’altro, che il parere dell’EFSA sulla domanda di autorizzazione del granturco GM non può essere considerato conforme ai requisiti per la valutazione dei potenziali effetti sinergici o antagonistici derivanti dalla combinazione degli eventi di trasformazione per quanto riguarda la tossicologia e che, pertanto, la valutazione tossicologica effettuata dall’EFSA non è accettabile[21];
Rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione
T. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute[22]; che l’obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo[23]; che autorizzare l’importazione di granturco GM accrescerebbe la domanda di questa coltura, che è trattata con erbicidi a base di glufosinato e glifosato, aumentando in tal modo l’esposizione dei lavoratori e dell’ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture GM resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;
U. considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all’inquinamento e ai cambiamenti climatici;[24];
V. considerando che l’Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all’interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l’ambiente di altri Stati[25];
W. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi GM non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l’ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell’Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell’Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall’accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
Processo decisionale non democratico
X. considerando che il 16 maggio 2022 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l’autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;
Y. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull’autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un’eccezione per l’autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi GM;
Z. considerando che, nel corso dell’ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all’immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell’Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 27 obiezioni all’immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all’autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
AA. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l’esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;
AB. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello[26];
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell’Unione, in quanto non è compatibile con l’obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[27], nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. invita la Commissione a non autorizzare l’importazione di colture GM resistenti agli erbicidi, a causa del conseguente aumento dell’uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;
5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell’11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM[28]; esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l’importazione nell’Unione di OGM, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
6. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell’Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l’accordo di Parigi sul clima, la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del “non nuocere”[29];
7. invita l’EFSA a chiedere dati circa l’impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante GM;
8. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall’EFSA sulla base di dati sperimentali esaurienti presentati dal richiedente;
9. ritiene, più in particolare, che l’approvazione di varietà di piante GM per le quali non siano stati forniti dati sperimentali, che non siano state sottoposte a test o che finora non siano state neanche create contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;
10. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011[30], approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
[2] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
[3] Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati, relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e di sottocombinazioni destinati all’uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA?GMO?NL?2018?150), EFSA Journal 2022,20; 17(3):7134, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5774.
[4] Nel corso dell’ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all’autorizzazione di OGM.
Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:
– Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell’1.6.2021, pag. 2);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell’1.6.2021, pag. 7);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell’1.6.2021, pag. 12);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell’1.6.2021, pag. 18);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell’11.8.2021, pag. 7);
– Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2);
– Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8);
– Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63);
– Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66);
– Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 del 1.3.2022, pag. 52);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 del 1.3.2022, pag. 59);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell’1.3.2022, pag. 66);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0024);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0025);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0062);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0063);
– Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0115).
[5] Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).
[6] MIR604 × NK603 × DP4114, MON 810 × NK603 × DP4114, MON 810 × MIR604 × DP4114, MON 810 × MIR604 × NK603, NK603 × DP4114, MIR604 × DP4114, MIR604 × NK603, MON 810 × DP4114 e MON 810 × MIR604.
[7] Cry1F, Cry34Ab1, Cry35Ab1, Cry1Ab e mCry3A.
[8] Parere dell’EFSA, pag. 4.
[9] Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell’8.6.2013, pag. 1).
[10] Cfr, ad esempio, Bonny, S., “Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, e Benbrook, C.M., “Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli Stati Uniti – i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
[11] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
[15] MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., “Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors” (Potenziamento dell’attività insetticida del Bacillus thuringiensis da parte di inibitori della proteasi serinica), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990, 38, pagg. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.
[16] Per un’analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., “An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals” (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del Bacillus thuringiensis nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.
[18] Cfr. ad esempio Hilbeck, A., Otto, M., “Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment” (Specificità ed effetti combinatori delle tossine Cry del Bacillus thuringiensis nel contesto della valutazione del rischio ambientale degli OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.
[19] Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., “Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design” (Colture Bt insetticide – L’approccio mal concepito dell’EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM), RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
[21] Osservazioni di Testbiotech sul parere dell’EFSA relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 e di sottocombinazioni destinati all’uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2018-150) di Pioneer.
[26] Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione “può” e non “deve” procedere all’autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
[27] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
[29] Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.
[30] GU C 445 del 29.10.2021, pag. 257.
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Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0328_IT.html