
(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=26/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=20/06/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=26/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=20/06/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 20 al 26 giugno 2022
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Lunedì 20 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-700/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/20) | London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (EN)
(Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Decisione incompatibile con altra decisione emessa precedentemente nello Stato membro richiesto)
Nel novembre 2002, la M/T Prestige, una petroliera monoscafo registrata alle Bahamas, è affondata al largo della Galizia (Spagna). L’incidente ha fatto riversare in mare una qualità considerevole di olio combustibile, il che ha causato notevoli danni a spiagge, città e villaggi lungo la costa settentrionale della Spagna e quella occidentale della Francia. È iniziata così una lunga controversia tra gli assicuratori della nave (The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited) e lo Stato spagnolo.
Questi procedimenti sono sfociati in due sentenze: una pronunciata dal Tribunale provinciale di A Coruña, Spagna, l’altra dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Regno Unito). Lo Stato spagnolo ha infine chiesto alle Corti di Inghilterra e Galles il riconoscimento della sentenza del tribunale provinciale. La High Court of Justice ha accolto tale richiesta con un ordine di registrazione nel maggio 2019.
Il Club ha presentato un ricorso contro l’ordine di registrazione. Contestando il ricorso del Club, lo Stato spagnolo ha chiesto ed ottenuto dalla High Court of Justice di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni interpretative del regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.
Il giudice del rinvio intende accertare se una sentenza pronunciata nei termini di un lodo ai sensi dell’UK Arbitration Act 1996 possa costituire una “sentenza” di uno Stato membro ai fini del regolamento n. 44/2001.
[Documenti di riferimento C-700/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-700/20)
Martedì 21 giugno 2022
Sentenza nella causa
[C-817/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-817/19)
Ligue des droits Humains
(Protezione dei dati a carattere personale – utilizzazione dei dati dei passeggeri – prevenzione del terrorismo e della criminalità)
L’uso dei dati PNR costituisce un elemento importante nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità. A tal fine, la direttiva PNR [1](#_ftn1) impone il trattamento sistematico di un numero rilevante di dati dei passeggeri aerei in ingresso e in uscita dall’Unione. Inoltre, l’articolo 2 di tale direttiva prevede, per gli Stati membri, il potere di applicare quest’ultima anche ai voli intra-UE.
La Ligue des droits humains (LDH) è un’associazione senza fini di lucro, che ha investito la Corte costituzionale del Belgio, nel luglio 2017, di un ricorso diretto all’annullamento della legge del 25 dicembre 2016, la quale recepiva nell’ordinamento belga le direttive PNR e API [2](#_ftn2). Secondo la LDH, questa legge violerebbe il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dall’ordinamento belga e da quello dell’Unione. Essa critica, da un lato, l’eccessiva ampiezza dei dati PNR e, dall’altro, il carattere generale della raccolta, del trasferimento e del trattamento di tali dati. A suo parere, la legge lederebbe anche la libera circolazione delle persone, in quanto reintrodurrebbe indirettamente i controlli alle frontiere, estendendo il sistema PNR ai voli intra-UE.
Nell’ottobre 2019, la Corte costituzionale belga ha proposto alla Corte di giustizia dieci questioni pregiudiziali vertenti sulla validità e sull’interpretazione delle direttive PNR e API, nonché sull’interpretazione del RGPD [3](#_ftn3).
[Documenti di riferimento C-817/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-817/19)
Mercoledì 22 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-661/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-661/20) Commissione Slovacchia (Protection du grand tétras) (SK)
(Conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvaggia protezione degli uccelli)
Nel 2017 la Commissione ha ricevuto diverse denunce relative a un eccessivo sfruttamento forestale nelle dodici zone Natura 2000, designate per la conservazione del gallo cedrone (Tetra urogallus) in Slovacchia, che avrebbe inciso sulla conservazione di questa specie protetta.
La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro la Slovacchia a causa della violazione delle direttive «habitat» e «uccelli» per quanto riguarda la conservazione delle zone Natura e degli habitat del gallo cedrone.
[Documenti di riferimento C-661/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-661/20)
Sentenza nella causa [C-267/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-267/20) Volvo e DAF Trucks (ES)
(Azioni per il risarcimento del danno nel diritto nazionale per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Azione di risarcimento – Norma nazionale che fissa il punto di riferimento della retroattività alla data della sanzione e non a quella dell’introduzione dell’azione – Termine di prescrizione concernente la responsabilità extracontrattuale – Quantificazione dei danni subiti)
Il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha constatato che diversi produttori di autocarri, tra cui la AB Volvo e la DAF Trucks, hanno partecipato, dal 1997 al 2011, a un cartello riguardante il prezzo degli autocarri.
Dopo aver acquistato, nel corso del 2006 e del 2007, tre autocarri prodotti dalle anzidette società, RM ha proposto dinanzi a un giudice spagnolo un ricorso per ottenere il risarcimento del danno derivante dal comportamento anticoncorrenziale. La sua domanda è stata parzialmente accolta dal giudice di primo grado, e la Volvo e la DAF Trucks sono state condannate a pagare un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto degli autocarri. Il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione da esse invocata, ritenendo applicabile il termine di cinque anni previsto nella normativa spagnola che ha attuato la direttiva sul risarcimento delle vittime di pratiche anticoncorrenziali. Inoltre, in base alla medesima normativa, il giudice ha applicato la presunzione di danno causato dalle violazioni in questione ed ha esercitato la sua facoltà di stimare il danno, come previsto da due disposizioni contenute nella direttiva. Le due società hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Léon, Spagna, sostenendo, da un lato, che l’azione era prescritta per decorso del termine di un anno previsto dal regime di responsabilità extracontrattuale. Dall’altro lato, esse negano che vi siano prove del nesso di causalità tra il comportamento descritto nella decisione della Commissione e l’aumento dei prezzi degli autocarri acquistati da RM. L’Audiencia Provincial de León ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni sull’ambito di applicazione ratione temporis di talune disposizioni della direttiva riguardanti il termine di prescrizione applicabile e la valutazione del danno, nonché la compatibilità della normativa nazionale applicabile alle azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 TFUE e del principio di effettività.
[Documenti di riferimento C -267/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-267/20)
Sentenza nella causa [T-584/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-584/19) Thyssenkrupp/ Commissione (EN)
(Concorrenza – Concentrazione delle imprese thyssenkrupp e Tata Steel per la costituzione di una nuova impresa – Mercato di produzione e di distribuzione dell’acciaio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno)
Thyssenkrupp, gruppo industriale tedesco, e Tata Steel, società con sede in India, si occupano di fabbricazione e di fornitura di prodotti di acciaio. I loro poli di produzione si trovano in Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, e possiedono anche stabilimenti di finitura in altri Stati membri.
Il 25 settembre 2018 le due imprese hanno notificato alla Commissione, conformemente al regolamento dell’Unione europea sulle concentrazioni, il loro progetto di acquisire il controllo congiunto di una nuova impresa comune. La Commissione ha ritenuto che il progetto di concentrazione sollevasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha deciso di avviare un procedimento d’indagine approfondito.
La Commissione ha concluso in via preliminare che la concentrazione proposta comporterebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno. Dopo un’interlocuzione con le imprese, la Commissione ha dichiarato, con decisione dell’11 giugno 2019, l’incompatibilità dell’operazione incompatibile con il mercato interno e lo Spazio economico europeo (SEE).
La Thyssenkrupp ha pertanto proposto al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione.
[Documenti di riferimento T-584/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-584/19)
Sentenza nella causa [T-657/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-657/20) Ryanair/Commission (Finnair II; Covid 19) (EN)
(Aiuti di stato – Finlandia – Covid 19 – ricapitalizzazione di Finnair)
Il 3 giugno 2020 la Repubblica di Finlandia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto a favore della compagnia aerea Finnair, Plc, di cui è azionista di maggioranza. Secondo la misura notificata, la Finlandia intendeva sottoscrivere, in proporzione alle quote esistenti, le nuove azioni proposte a tutti gli azionisti di Finnair per la ricapitalizzazione di quest’ultima.
Senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha accettato, con decisione del 9 giugno 2020, la misura in questione in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, secondo il quale gli aiuti destinati a porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.
La compagnia aerea Ryanair DAC ha proposto ricorso di annullamento contro tale decisione.
[Documenti di riferimento T-657/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-1/20)
Sentenza nella causa [T-797/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-797/19) Anglo Austrian AAB e Belegging Maatschappij „Far east”/BCE (DE)
(Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio)
Dal 2010 l’Österreichische Finanzmarktbehörde (l’autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari, «FMA») ha emesso numerose ingiunzioni e sanzioni nei confronti di AAB Bank, un istituto di credito con sede in Austria. Su tale base, nel 2019 la FMA ha presentato alla Banca centrale europea (BCE) un progetto di decisione volto a revocare l’autorizzazione di AAB Bank per l’accesso alle attività di un ente creditizio. Accogliendo la proposta di FMA, la BCE ha revocato l’autorizzazione. In sostanza, si è ritenuto che, sulla base delle constatazioni della FMA, nell’esercizio della sua funzione di vigilanza e nell’inosservanza continua e ripetuta dei requisiti in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e di governance interna da parte di AAB Bank, non era in grado di garantire una sana gestione dei rischi.
AAB Bank ha presentato al Tribunale dell’Unione Europea ricorso di annullamento della decisione della BCE.
[Documenti di riferimento T-797/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-797/19)
Conclusioni nella causa [C-238/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-238/21) Porr Bau (DE)
(Ambiente – Riutilizzo e recupero dei rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto – Materiale di scavo)
Nel luglio 2015, alcuni agricoltori hanno chiesto a Porr Bau, un’impresa di costruzioni austriaca, di fornire loro del terreno per migliorare le loro aree di coltivazione. Dopo la selezione di un progetto di costruzione appropriato e l’estrazione di campioni di terreno, Porr Bau ha fornito il materiale richiesto. Il terreno era stato controllato e qualificato come la più alta qualità di terreno di scavo non contaminato secondo la legge austriaca, il cui uso è adatto e autorizzato per lo sviluppo del territorio.
Le autorità nazionali hanno ritenuto che il terreno scavato in questione fosse un rifiuto ai sensi della legge federale austriaca sulla gestione dei rifiuti e che fosse quindi soggetto al pagamento di un contributo per i siti pericolosi dismessi. Tali autorità hanno inoltre ritenuto che, al momento della fornitura, le terre da scavo non avessero raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto, essenzialmente a causa del mancato rispetto di alcuni requisiti formali.
Il Tribunale amministrativo regionale della Stiria (Austria), investito del ricorso contro tale decisione, ha sollevato alla Corte di Giustizia questioni relative all’interpretazione della direttiva sui rifiuti per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di “rifiuto” e, in secondo luogo, le condizioni alle quali i materiali di scavo – in particolare il terreno incontaminato di prima qualità – ottengono lo status di rifiuti finali.
L’Avvocato generale è chiamato a rendere le conclusioni sul caso.
Documenti di riferimento [C-238/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-238/21)
Sentenza nella causa [T-357/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-357/19) Italia/Commissione (IT)
(Fondi europei di sviluppo regionale – Programmi operativi dell’obiettivo «Investimenti per la crescita e l’occupazione» in Italia- Inammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario a titolo dell’IVA – Art. 263 TFUE)
Il 3 marzo 2015 la presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana ha adottato la «Strategia italiana per l’altissima velocità». Essa individua, in particolare, l’obiettivo di garantire sul territorio italiano una velocità di connessione a Internet di 100 megabit al secondo (Mbps) per l’85 % delle famiglie e per tutti gli edifici pubblici (comprese le scuole e gli ospedali) e di almeno 30 Mbps per la popolazione rimanente, in particolare nelle zone in cui le reti di accesso a Internet di nuova generazione sono inesistenti e in cui gli operatori privati non prevedono di implementare tali reti nei tre anni successivi (c.d. le «zone bianche»).
Per dare esecuzione al detto obiettivo, il Comitato interministeriale di programmazione economica della Repubblica italiana ha approvato un intervento pubblico di circa 4 miliardi di euro: 2,2 miliardi di euro a carico del Fondo italiano di sviluppo e di coesione, il resto da finanziare essenzialmente a cura del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER).
Con decisione del 30 giugno 2016, la Commissione europea ha ritenuto che il finanziamento pubblico del progetto costituisse aiuto di stato compatibile con il mercato interno.
La Commissione ha ritenuto che l’IVA esposta dal ministero dello Sviluppo economico non costituisse un onere economico per il beneficiario, trattandosi di costo recuperabile a norma della legislazione nazionale relativa all’IVA.
La Repubblica Italiana si è rivolta al Tribunale dell’UE chiedendo di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui esclude dal contributo del FEDER le spese sostenute e a titolo di IVA.
[Documenti di riferimento T-357/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-357/19)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
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[1](#_ftnref1) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).
[2](#_ftnref2) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU 2004, L 261, pag. 24).
[3](#_ftnref3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
[4](#_ftnref4) Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,