
(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Lussemburgo, 16 giugno 2022
Sentenze della Corte nelle cause C-697/19 P | Sony Corporation e Sony
Electronics/Commissione,
C-698/19 P | Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, C-699/19 P | Quanta
Storage/Commissione e C-700/19 P | Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung
Storage Technology Korea/Commissione
Intesa sul mercato delle unità a disco ottico: la Corte annulla
parzialmente la decisione della Commissione ma conferma gli
importi delle ammende inflitte
La Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione avendo ritenuto che le imprese
coinvolte, oltre ad aver partecipato a un’infrazione unica e continuata, abbiano partecipato
anche a più infrazioni distinte
Con decisione del 21 ottobre 2015 1, la Commissione ha constatato che diverse società avevano violato le
regole di concorrenza partecipando a un’intesa sul mercato delle unità a disco ottico (UDO) e ha inflitto
loro ammende per un totale di 116 milioni di euro. L’infrazione di cui trattasi riguarda le UDO utilizzate, in
particolare, in computer da scrivania e in computer portatili prodotti dalla Dell e dalla Hewlett Packard.
Queste ultime, principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer,
utilizzano procedure di gara d’appalto condotte su scala mondiale, che implicano, in particolare, trattative
trimestrali su un prezzo e su volumi di acquisti a livello mondiale con un ristretto numero di fornitori di UDO
preselezionati.
La Commissione ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti
concorrenziali, quanto meno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essi si erano comunicati le
reciproche intenzioni riguardanti le strategie di candidatura al conseguimento di tali appalti, avevano
condiviso i risultati degli appalti e si erano scambiate ulteriori informazioni di carattere riservato. La
Commissione ha precisato che tale coordinamento era avvenuto mediante una rete di contatti bilaterali
paralleli. I partecipanti all’intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i
prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali.
La Sony Corporation, la Sony Optiarc, la Sony Optiarc America, la Quanta Storage, la Toshiba Samsung
Storage Technology e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea hanno presentato dinanzi al
Tribunale dell’Unione europea un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione o alla
riduzione dell’importo le ammende inflitte. Con le sue sentenze del 12 luglio 2019 2, il Tribunale ha respinto
le loro richieste.
La Corte è stata adita in sede d’impugnazione al fine di ottenere l’annullamento delle sentenze del
Tribunale nonché della decisione della Commissione, oppure una riduzione dell’importo delle ammende
inflitte.
Con le odierne sentenze, la Corte annulla le sentenze del Tribunale ed annulla parzialmente la
Decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e
dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a disco ottico).
Sentenze del Tribunale del 12 luglio 2019, Sony e Sony Electronics/Commissione, T-762/15, Sony Optiarc e Sony Optiarc
America/Commissione, T-763/15, Quanta Storage/Commissione, T-772/15, Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung
Storage Technology Korea/Commissione, T-8/16 (v. anche comunicato stampa n. 96/19).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
decisione della Commissione.
La Corte considera, in particolare, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la
Commissione non aveva violato i diritti della difesa delle società e aveva adempiuto il suo obbligo di
motivare la decisione con la quale essa aveva constatato che queste ultime, oltre ad aver partecipato a
un’infrazione unica e continuata, avevano partecipato anche a più infrazioni distinte. La Corte respinge
tutti gli ulteriori argomenti formulati dalle parti.
Per quanto riguarda le ammende inflitte dalla Commissione, la Corte giudica, in sede di
statuizione definitiva, che nessuno degli elementi dedotti dai partecipanti all’intesa né alcun
motivo di ordine pubblico giustificano che essa si avvalga della sua competenza estesa al
merito per ridurre tale importo.
Tabella riepilogativa delle ammende
Importo Importo
Importo dell’ammenda dell’ammenda
Imprese dell’ammenda all’esito del all’esito del
fissato dalla procedimento procedimento
Commissione (in dinanzi al Tribunale: dinanzi alla Corte :
milioni di €) conferma della annullamento
decisione della parziale della
Commissione decisione della
Commissione
Toshiba Samsung
Storage Technology 41,30
Corporation e Toshiba Conferma Conferma
Samsung Storage responsabili in solido dell’ammenda (=) dell’ammenda (=)
Technology Korea
Corporation
Sony Corporation e 21,02
Sony Electronics quali responsabili in Conferma Conferma
solido dell’ammenda (=) dell’ammenda (=)
Sony Optiarc 9,78, di cui 5,43 a
titolo di responsabilità Conferma Conferma
solidale con Sony dell’ammenda (=) dell’ammenda (=)
Optiarc America
Quanta Storage 7,15 Conferma Conferma
dell’ammenda (=) dell’ammenda (=)
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla
Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti
sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la
causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle sentenze (C-697/19 P, C-698/19 P, C-699/19 P e C-700/19 P) è pubblicato sul sito
CURIA il giorno della pronuncia.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
Restate connessi!
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu