
(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=19/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=13/06/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=19/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=13/06/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 13 al 19 giugno 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Mercoledì 15 giugno 2022
Sentenze nelle cause Arrêt
[T-235/18](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-235/18)
Qualcomm / Commissione (Qualcomm – paiements d’exclusivité) (EN)
(Concorrenza – abuso di posizione dominante – mercato dei microprocessori)
Qualcomm è un’azienda statunitense che sviluppa e fornisce chipset destinati a equipaggiare smartphone e tablet per consentire loro di connettersi alle reti cellulari, e sono utilizzati sia per i servizi vocali che per la trasmissione di dati. I chipset sono venduti a produttori di apparecchiature originali, tra cui Apple, che li incorporano nei loro dispositivi.
Con decisione del 24 gennaio 2018, la Commissione ha inflitto a Qualcomm un’ammenda di quasi 1 miliardo di EUR per abuso di posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset compatibili con la norma Long Term Evolution (LTE). Il periodo di violazione va da febbraio 2011 a settembre 2016.
Secondo la Commissione, tale abuso era caratterizzato dall’esistenza di accordi che prevedevano pagamenti incentivanti, in virtù dei quali Apple doveva approvvigionarsi esclusivamente da Qualcomm per le sue esigenze di chipset LTE.
Qualcomm ha presentato ricorso al Tribunale per l’annullamento della sanzione inflittale dalla Commissione.
[Documenti di riferimento T-235/18](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-235/18)
Giovedì 16 giugno 2022
Parere[1/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-1/20) reso in virtù dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé) (FR)
(Trattato sulla Carta dell’energia – meccanismo di risoluzione delle controversie – richiesta di Parere introdotta dal Belgio)
Il trattato sulla Carta dell’energia (TCE) è stato approvato dalle Comunità europee nel 1997 e, sin dalla sua entrata in vigore nel 1998, non è stato oggetto di importanti revisioni. Nel 2020 sono stati avviati dei negoziati per la sua modernizzazione, sulla base di una lista di settori aperti alla negoziazione adottata nel 2018 dalla Conferenza della Carta. Nello stesso periodo, l’Unione europea ha proposto di modificare il meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli investitori e gli Stati contraenti. Tuttavia, il meccanismo non rientrava negli ambiti della Carta negoziabili. La sua apertura alla negoziazione doveva essere oggetto di un consenso tra le parti contraenti, il quale però non è stato raggiunto.
Il 2 dicembre 2020, Il Regno del Belgio ha presentato alla Corte di Giustizia una richiesta di parere sulla compatibilità con i Trattati del meccanismo di risoluzione delle controversie, previsto nel progetto di TCE modernizzato, nonché delle nozioni di “investimento” e di “investitore”. Nella sostanza, il Belgio esprime dubbi quanto all’applicabilità del meccanismo alle controversie tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro.
[Documenti di riferimento Avis 1/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-1/20)
Giovedì 16 giugno 2022
Sentenze nelle cause [C-697/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-697/19) Sony Corporation e Sony Electronics / Commissione (EN), [C-698/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-698/19) Sony Optiarc e Sony Optiarc America / Commissione (EN), [C-699/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/19) Quanta Storage / Commissione (EN), [C-700/19 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/19) Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Commissione (EN)
(Concorrenza – intese collusive)
Con decisione del 21 ottobre 2015 (vedasi [comunicato stampa della Commissione](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5885_en.htm) in pari data), la Commissione ha concluso che diverse società avevano partecipato, in violazione del diritto della concorrenza dell’UE, a un accordo sul mercato dei lettori di dischi ottici (LDO). Questi prodotti sono utilizzati nei personal computer. Secondo la Commissione, l’intesa in questione, che era durata almeno dal giugno 2004 e proseguita fino a novembre 2008, mirava ad adeguare i volumi sul mercato e a mantenere i prezzi a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di questi contatti bilaterali. La Commissione ha concesso a Philips, Lite-On e Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation l’immunità dalle sanzioni per aver denunciato la pratica anticoncorrenziale, mentre altre società partecipanti al cartello sono state sanzionate. Queste ultime (Sony Corporation, Sony Optiarc, Sony Optiarc America, Quanta Storage, Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea) hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. Con sentenza del 12 luglio 2019 (vedi [CP n. 96/19](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190096it.pdf)) il Tribunale ha rigettato i loro ricorsi. Le sentenze del Tribunale sono state impugnate dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento delle stesse e della decisione della Commissione o, in alternativa, la riduzione delle ammende inflitte.
Documenti di riferimento [C-697/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-697/19), [C-698/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-698/19), [C-699/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-699/19), [C-700/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/19)
Giovedì 16 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-328/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-328/20)Commissione/ Austria (Indexation des prestations familiales) (DE)
(Indicizzazione dell’importo delle prestazioni familiari secondo un confronto del livello dei prezzi tra lo Stato di residenza e lo Stato che concede la prestazione)
Dal 1 gennaio 2019, l’Austria adegua, in funzione del livello generale dei prezzi, l’importo forfettario degli assegni familiari e l’importo di altri vantaggi fiscali per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro.
La Commissione ritiene che questa normativa determini una differenza di trattamento tra gli anzidetti lavoratori, principalmente migranti, rispetto agli altri lavoratori austriaci, differenza che contrasterebbe con il diritto dell’Unione. Questo prevede espressamente che le prestazioni familiari non possano essere ridotte o modificate per il solo fatto che i membri della famiglia risiedano in un altro Stato membro. Per questo motivo la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia contro l’Austria.
[Documenti di riferimento C-328/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-328/20)
Giovedì 16 giugno 2022
Conclusioni nella causa [C-115/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-115/21) Junqueras i Vies / Parlemento (ES)
(Condizione di membro del Parlamento Europeo – perdita della condizione di eleggibilità a seguito di condanna penale)
Con sentenza in data 14 ottobre 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha condannato Oriol Junqueras i Vies a tredici anni di pena detentiva e ad altrettanti anni di incapacità assoluta, con conseguente perdita definitiva di tutti i suoi uffici e funzioni pubbliche, comprese quelle elettive, nonché l’impossibilità di ottenerne o di esercitarne di nuove. Le imputazioni riguardano, in particolare, l’aver preso parte a un processo di secessione in quanto vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo autonomo di Catalogna, Spagna) in occasione dello svolgimento del referendum di autodeterminazione di detta comunità autonoma. Durante lo svolgimento del procedimento penale che ha portato a tale sentenza, Oriol Junqueras i Vies è stato eletto membro del Parlamento europeo il 26 maggio 2019. Tuttavia, non avendo ottenuto l’autorizzazione per poter prestare giuramento alla Costituzione spagnola, la sua sede è stata dichiarata vacante dalla commissione elettorale centrale con decisione del 20 giugno 2019.
Con sentenza del 19 dicembre 2019 (causa Junqueras Vies, [C?502/19](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-502/19), si veda il [comunicato stampa 161/19](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190161en.pdf)), la Corte di giustizia ha risposto alle domande poste dal Tribunal Supremo in merito all’immunità prevista dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea .
In sintesi, per effetto di una serie di decisioni del Parlamento europeo e della commissione centrale elettorale, non è stata riconosciuta alcuna l’immunità all’on. Junqueras i Vies. Il ricorso presentato al Tribunale dell’Unione per l’annullamento delle decisioni a lui pregiudizievoli è stato dichiarato irricevibile (si veda il [comunicato stampa 158/20](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200158en.pdf)). Egli ha allora proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia.
L’Avvocato generale è chiamato a rendere le conclusioni sul caso.
[Documenti di riferimento C-115/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-115/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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