
(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Lussemburgo, 9 giugno 2022
Sentenza della Corte nella causa C-673/20 | Préfet du Gers e Institut national de la statistique et
des études économiques
Conseguenze della Brexit: i cittadini britannici che godevano dei
diritti connessi alla cittadinanza europea non beneficiano più,
dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, del diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro
di residenza
EP è una cittadina britannica che risiede in Francia dal 1984 ed è sposata con un cittadino francese. Ella
non ha chiesto o ottenuto la cittadinanza francese. A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso
relativo alla Brexit, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Istituto nazionale di
statistica e studi economici) (INSEE)1 ha cancellato EP dalle liste elettorali del comune di Thoux (Francia).
EP non ha quindi potuto partecipare alle elezioni comunali tenutesi in Francia il 15 marzo 2020.
Il 6 ottobre 2020 EP ha presentato un’istanza di reiscrizione nelle liste elettorali riservate ai cittadini non
francesi dell’Unione europea. Tale istanza è stata respinta l’indomani dal sindaco del comune di Thoux. Il 9
novembre 2020 EP ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale giudiziario di Auch
(Francia).
Dinanzi a tale tribunale, che è il giudice del rinvio, EP ha in particolare sostenuto di non godere più del
diritto di voto e di eleggibilità nel Regno Unito per via della norma britannica cosiddetta «dei 15 anni», in
forza della quale il cittadino britannico che risieda da oltre 15 anni all’estero non è più autorizzato a
partecipare alle elezioni indette nel Regno Unito. EP si troverebbe quindi privata di qualsiasi diritto di voto
e di eleggibilità, tanto in Francia quanto nel Regno Unito.
Il giudice del rinvio chiede se i cittadini britannici che, come EP, hanno trasferito la loro residenza in uno
Stato membro prima della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso continuino a
beneficiare dello status di cittadino dell’Unione e, più nello specifico, del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza. Se così non fosse, tale giudice invita la Corte a
valutare, in particolare alla luce del principio di proporzionalità, la validità dell’accordo di recesso 2.
Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde che, dal momento del recesso del Regno Unito
dall’Unione europea, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno trasferito la loro residenza in
uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di
cittadino dell’Unione né, in particolare, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di
cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.
La Corte ricorda che la cittadinanza dell’Unione richiede il possesso della cittadinanza di uno
Stato membro. Mentre la cittadinanza dell’Unione conferisce ai cittadini dell’Unione residenti in uno Stato
membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro
L’INSEE è competente a cancellare dal registro elettorale gli elettori deceduti e gli elettori che non dispongono più del diritto di voto.
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).
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in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato membro, nessuna disposizione dei
trattati sancisce, invece, tale diritto a favore dei cittadini di Stati terzi.
Di conseguenza, la circostanza che un singolo, quando lo Stato di cui è cittadino era uno Stato membro,
abbia trasferito la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro non è idonea a consentirgli
di conservare lo status di cittadino dell’Unione e l’insieme dei diritti ad esso collegati dal diritto
dell’Unione se, a seguito del recesso del suo Stato di origine dall’Unione, egli non è più in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro.
Poiché i cittadini del Regno Unito sono, dal 1° febbraio 2020, cittadini di uno Stato terzo, essi hanno perso,
da tale data, lo status di cittadino dell’Unione. Pertanto, non beneficiano più del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza.
Si tratta di una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito
di recedere dall’Unione.
La Corte dichiara inoltre che la decisione 2020/135 che ha approvato l’accordo di recesso non è invalida
per il fatto che tale accordo non conferisce ai cittadini britannici che hanno trasferito la loro residenza in
uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nel loro Stato membro di residenza.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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