
(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Lussemburgo, 2 giugno 2022
Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-148/21 e C-184/21 | Louboutin (Utilizzo
di un segno contraffatto su un mercato online)
Vendita online di décolleté Louboutin contraffatte: secondo
l’avvocato generale Szpunar, la specificità del modo di operare di
Amazon non consente di concludere che sia stato utilizzato un
segno ai sensi del diritto dell’Unione
Sebbene includa nella sua offerta una serie di servizi che vanno dalla pubblicazione di offerte di
vendita alla spedizione di prodotti, tale intermediario Internet non può essere ritenuto
direttamente responsabile per le violazioni dei diritti dei titolari dei marchi che si verificano sulla
sua piattaforma in ragione di offerte di terzi
Il Gruppo Amazon è al contempo un noto distributore e un operatore di mercato on line. In tale veste,
Amazon pubblica sul suo sito di vendite online sia annunci di prodotti propri, che vende e spedisce per suo
conto, sia annunci di venditori terzi. Inoltre, Amazon offre ai venditori terzi servizi complementari di
stoccaggio e spedizione dei prodotti pubblicati sulla sua piattaforma, informando i potenziali acquirenti che
si occuperà di queste attività.
Christian Louboutin è uno stilista francese di calzature i cui prodotti più noti sono le decolleté da donna a
tacchi alti. La suola esterna rossa, che le ha rese famose, è registrata come marchio dell’Unione europea e
come marchio Benelux.
I siti web di Amazon contengono regolarmente annunci pubblicitari di scarpe con la suola rossa, per i quali
Louboutin sostiene che si tratti di prodotti alla cui messa in circolazione non aveva dato il suo consenso.
Con due ricorsi presentati in Lussemburgo (C-148/21) e in Belgio (C-184/21) contro Amazon, egli fa valere
che tale piattaforma avrebbe utilizzato un segno identico al marchio di cui è titolare per prodotti o servizi
identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, e insiste in particolare sul fatto che le
pubblicità controverse sono parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon.
In un contesto di analisi caratterizzato dalla modalità ibrida di funzionamento di Amazon, i due giudici del
rinvio si chiedono, in particolare, se il gestore di una tale piattaforma di vendita online possa essere
ritenuto direttamente responsabile della violazione dei diritti di titolari di un marchio sulla sua piattaforma.
Tale questione, a differenza di quella relativa alla responsabilità indiretta, è soggetta a un regime
armonizzato nel diritto dell’Unione 1.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’Avvocato generale Maciej Szpunar fornisce precisazioni
relative al concetto di «uso» del marchio da parte di un intermediario che opera su Internet, che a suo
avviso dovrebbe essere applicato adottando la percezione di un utente della piattaforma in questione. A
questo proposito, ricorda che da costante giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’atto di
utilizzo da parte di un intermediario di Internet presuppone, «quanto meno, che quest’ultimo faccia
uso del segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale». 2
L’Avvocato generale ritiene che questa condizione sia soddisfatta quando il destinatario di detta
comunicazione stabilisce un legame particolare tra l’intermediario e il segno in questione, e
aggiunge che tale condizione deve essere analizzata dal punto di vista dell’utente della piattaforma in
Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea GU 2017,
L 154, pag. 1.
Sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C 236/08 a C 238/08, punto 56 (v. anche comunicato stampa nº 32/10); del 12
luglio 2011, L’Oréal e a., C 324/09, punto 102 (v. anche comunicato stampa nº 69/11); del 2 aprile 2020, Coty Germany, C 567/18, punto
39 (v. anche comunicato stampa nº 39/20).
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questione, per poter valutare se il segno in questione gli appare integrato in detta comunicazione
commerciale.
A suo avviso, la percezione di un utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di
una piattaforma di vendita online costituisce un elemento necessario per determinare l’uso di un segno
nella comunicazione commerciale del gestore di tale piattaforma.
Per quanto riguarda peraltro l’impatto del modo di funzionamento di Amazon sul riconoscimento dell’«uso»
del marchio ai sensi del diritto dell’Unione, l’Avvocato generale ricorda che la sola ipotesi considerata è
quella della responsabilità diretta del gestore di una piattaforma di vendita online, ove quest’ultimo
abbia fatto uso di un segno identico a un marchio. Inoltre, pur affermando che le offerte di venditori terzi e
quelle di Amazon sono presentate in modo uniforme e includono, tutte, il logo di Amazon, l’Avvocato
generale rileva che nelle inserzioni è sempre specificato se i prodotti sono venduti da venditori
terzi o direttamente da Amazon
Pertanto, il semplice fatto che le inserzioni di Amazon e quelle dei venditori terzi coesistano non può
comportare che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento possa percepire i
segni visualizzati nelle inserzioni dei venditori terzi come parte integrante della comunicazione
commerciale di Amazon. Lo stesso vale per i servizi complementari di assistenza, stoccaggio e
spedizione di prodotti con un segno identico a un marchio, per i quali Amazon ha anche contribuito
attivamente alla preparazione e alla pubblicazione delle offerte di vendita.
L’Avvocato generale ritiene che, in tali circostanze, il gestore di una piattaforma online come Amazon non
utilizzi un segno.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito
dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate connessi!
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