
(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Lussemburgo, 2 giugno 2022
Sentenza della Corte nella causa C-43/21 | FCC ?eská republika
Il mero prolungamento della durata d’esercizio di una discarica di
rifiuti non costituisce una modifica sostanziale dell’autorizzazione
d’installazione
Per un tale prolungamento il gestore della discarica non deve richiedere una nuova
autorizzazione. La direttiva relativa alle emissioni industriali non impone, in tale ipotesi, agli
Stati membri di permettere al pubblico interessato di partecipare al processo decisionale o di
garantirgli un diritto di ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità.
La FCC ?eská republika gestisce una discarica di rifiuti nel distretto di Praha-?áblice (Repubblica ceca) in
virtù di un’autorizzazione rilasciata nel corso del 2007. Alla fine dell’anno 2015, la FCC ?eská republika ha
chiesto alla città di Praga un differimento della data prevista per la fine dell’esercizio della discarica, fissata
al 31 dicembre 2015. La città di Praga ha accolto la domanda e prorogato la data di cessazione della
messa in discarica al 31 dicembre 2017.
Il distretto di Praha-?áblice e lo Spolek pro ?áblice, un’associazione per la tutela dell’ambiente ceca, hanno
proposto un ricorso amministrativo contro tale decisione dinanzi al Ministero dell’Ambiente ceco, che l’ha
respinto in quanto irricevibile perché i ricorrenti non erano parti nel procedimento di modifica
dell’autorizzazione d’installazione. Questi ultimi hanno contestato la decisione ministeriale dinanzi ai
giudici cechi argomentando che il prolungamento della durata d’esercizio della discarica costituiva una
modifica sostanziale della sua autorizzazione d’installazione, che dava diritto alla partecipazione del
pubblico interessato conformemente alla direttiva relativa alle emissioni industriali 1.
Investita della controversia a seguito di impugnazione, la Corte suprema amministrativa ceca chiede alla
Corte di giustizia se il mero prolungamento della durata d’esercizio di una discarica, senza che siano
modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o la sua capacità totale, costituisca, ai sensi
della direttiva, una modifica sostanziale della sua autorizzazione.
Con la sentenza odierna la Corte ricorda che, ai termini della direttiva, costituiscono una modifica
sostanziale di un’installazione o di un impianto, da un lato, il suo potenziamento e, dall’altro, la modifica
delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, sempreché essi possano avere effetti negativi
significativi per la salute umana o per l’ambiente.
Orbene, la Corte constata che il mero prolungamento della durata d’esercizio di una discarica di rifiuti non
modifica di per sé il perimetro dell’installazione né la capacità di stoccaggio come prevista
nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un potenziamento dell’installazione. Allo stesso modo, il
mero prolungamento del periodo di messa in discarica non costituisce una modifica dell’installazione, che
si tratti delle sue caratteristiche o del suo funzionamento. Infatti, non imponendo che l’autorizzazione
iniziale precisi la durata dell’esercizio, la direttiva non può esigere che il mero prolungamento di
quest’ultimo costituisca oggetto di una nuova autorizzazione.
Di conseguenza, il mero prolungamento della durata d’esercizio di una discarica di rifiuti non
costituisce una modifica sostanziale della sua autorizzazione d’installazione. Ne consegue che gli
Stati membri non sono tenuti a esigere dal gestore di una discarica che solleciti una nuova
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).
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autorizzazione allorché questi domandi semplicemente un tale prolungamento nei limiti della
capacità totale di stoccaggio che è già stata autorizzata. In una tale ipotesi, la direttiva non conferisce al
pubblico interessato un diritto a partecipare al procedimento di concessione del prolungamento o a
presentare un ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
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