
(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Lussemburgo, 2 giugno 2022
Sentenza della Corte nella causa C-587/20 | HK/Danmark e HK/Privat
Il limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di
lavoratori per l’eleggibilità alla carica di segretario generale di
quest’ultima rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
«antidiscriminazione».
Né la natura politica di una tale carica né il metodo di assunzione (l’elezione) rilevano ai fini
dell’applicazione di tale direttiva
A, nata nel 1948, è stata assunta nel 1978 in qualità di rappresentante sindacale da una divisione locale
della HK, un’organizzazione danese di lavoratori comprendente la confederazione HK/Danmark e la
federazione HK/Privat. Nel 1993 è stata eletta segretaria generale della HK/Privat. Tale funzione politica,
che era fondata sulla fiducia, includeva tuttavia taluni elementi caratteristici di un’attività lavorativa. A era
assunta a tempo pieno, percepiva una retribuzione mensile e rientrava nell’ambito di applicazione della
legge sui congedi retribuiti.
Rieletta ogni quattro anni, la stessa ha ricoperto l’incarico di segretaria generale di detta federazione fino
all’8 novembre 2011, data in cui, raggiunta l’età di 63 anni, aveva superato il limite di età previsto dallo
statuto della HK/Privat 1 per presentarsi alle elezioni per la carica di segretario generale programmate nello
stesso anno.
A seguito del reclamo presentato da A presso il Ligebehandlingsnævnet (Commissione per la parità di
trattamento, Danimarca), quest’ultimo ha ritenuto che il fatto di vietarle, a causa della sua età, di
presentarsi all’elezione a segretario generale della HK/Privat fosse contrario alla legge danese
antidiscriminazione 2 e ha condannato la HK a risarcire quest’ultima per il danno subito.
A fronte della mancata esecuzione di detta decisione, tale commissione, mandataria di A, ha presentato un
ricorso contro la HK. L’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) ritiene che la definizione della
controversia dipenda dalla questione se A, in qualità di segretaria generale eletta della HK/Privat e membro
del suo personale politico, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva «antidiscriminazione». In caso
affermativo, è pacifico che ella sarebbe pertanto vittima di una discriminazione diretta fondata sull’età
contraria a tale direttiva, in forza dello statuto di tale federazione.
Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte dichiara che il limite di età previsto dallo statuto di
un’organizzazione di lavoratori per l’eleggibilità alla carica di segretario generale di quest’ultima rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva «antidiscriminazione» 3.
Giudizio della Corte
Secondo tale statuto, il segretario generale può essere eletto soltanto tra i membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i
60 anni di età, limite esteso a 61 anni per i membri rieletti dopo il congresso del 2005.
La lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) (legge relativa al principio di non
discriminazione nel mercato del lavoro – legge antidiscriminazione), come modificata dalla lov nr. 253 (legge n. 253), del 7 aprile 2004, e
dalla lov nr. 1417 (legge n. 1417), del 22 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag.
16) (in prosieguo: la «direttiva “antidiscriminazione”»).
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva «antidiscriminazione», intitolato «Campo d’applicazione».
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
In un primo momento, la Corte conclude che le «condizioni di accesso», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), di tale direttiva 4, alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori rientrano
nel suo ambito di applicazione.
A tale proposito, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo», ai sensi di tale disposizione, dall’utilizzo combinato dei termini «occupazione»,
«lavoro autonomo» e «lavoro» discende che tale disposizione copre le condizioni di accesso a tutte le
attività professionali, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche. Detti termini devono infatti
essere intesi in senso ampio, come risulta da un confronto tra le diverse versioni linguistiche di tale
disposizione.
Pertanto, dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «antidiscriminazione»
risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultima non è limitato alle sole condizioni di accesso ai posti di
lavoro occupati da «lavoratori», ai sensi dell’articolo 45 TFUE.
Inoltre, gli obiettivi di tale direttiva confermano una siffatta interpretazione letterale. Infatti, la direttiva
«antidiscriminazione», la cui base giuridica è l’attuale articolo 19, paragrafo 1, TFUE, non mira alla tutela
dei soli lavoratori quali parte più debole di un rapporto di lavoro. Essa è volta a eliminare, per ragioni di
interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di
sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma
giuridica in virtù della quale quest’ultimo è fornito. Pertanto, la questione se le condizioni di accesso alla
carica di segretario generale della federazione HK/Privat rientrino nell’ambito di applicazione di detta
direttiva non dipende dalla qualificazione o meno di un siffatto segretario generale come lavoratore, ai
sensi dell’articolo 45 TFUE e della giurisprudenza che lo interpreta 5.
La natura politica di una tale carica non incide sull’inclusione di dette condizioni nell’ambito di applicazione
della direttiva «antidiscriminazione», dal momento che essa si applica sia al settore privato che al settore
pubblico e indipendentemente dal ramo di attività, e che le eccezioni sono espressamente precisate 6.
Inoltre, il metodo di assunzione, quale l’elezione, non ha alcuna incidenza ai fini dell’applicazione di tale
direttiva.
Le valutazioni che precedono non sono rimesse in discussione dall’argomento relativo al diritto delle
organizzazioni di lavoratori di eleggere liberamente i propri rappresentanti, che rientra nella libertà di
associazione sancita all’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»).
Infatti, tale diritto deve essere conciliato con il divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro che è oggetto della direttiva «antidiscriminazione», in quanto concretizzazione del
principio generale di non discriminazione sancito all’articolo 21 della Carta. Poiché la libertà di associazione
non è assoluta, il suo esercizio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta può essere soggetto a
limitazioni, a condizione che esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale
libertà nonché il principio di proporzionalità.
In un secondo momento, riguardo all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
«antidiscriminazione», secondo cui quest’ultima è applicabile per quanto attiene, in particolare, l’attività in
un’organizzazione di lavoratori, la Corte ritiene che l’esercizio dell’attività di segretario generale di una
siffatta organizzazione rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, candidarsi all’elezione
di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori costituisce, così come l’esercizio della funzione di
segretario generale ad elezione avvenuta, una forma di «attività», nel senso abituale di tale termine, in
una siffatta organizzazione.
Questa interpretazione risponde all’obiettivo di tale direttiva, consistente nello stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate in particolare sull’età per quanto concerne l’occupazione e le
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la stessa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alle
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un «lavoratore», ai sensi di tale disposizione del trattato, è una persona che fornisce,
per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una
retribuzione.
In forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva «antidiscriminazione», gli Stati membri possono prevedere che la stessa, nella misura
in cui attiene, in particolare, alle discriminazioni fondate sull’età, non si applichi alle forze armate.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
condizioni di lavoro, sicché le nozioni che, all’articolo 3 di quest’ultima, ne precisano l’ambito di
applicazione non possono essere interpretate restrittivamente.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Restate connessi!
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu