
(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 Lussemburgo, 1 giugno 2022
Sentenza del Tribunale nella causa T-723/20 | Prigozhin / Consiglio
Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate dal Consiglio
nei confronti dell’imprenditore russo Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin, in considerazione della situazione in Libia
A seguito delle gravi violazioni dei diritti umani in Libia, nell’ottobre 2020 il Consiglio dell’Unione europea
ha adottato misure restrittive nei confronti di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, un imprenditore russo che
intrattiene relazioni strette con il gruppo Wagner, coinvolto in operazioni militari in tale Stato. La decisione
è stata prorogata nel luglio 2021. Le misure in parola consistono nel congelamento di fondi delle persone
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia.
Il sig. Prigozhin ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tali decisioni, facendo valere in
particolare una violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni di cui trattasi, l’inammissibilità delle
prove addotte, l’errata valutazione dei fatti, lo sviamento di potere e la violazione dei suoi diritti
fondamentali.
Nella sentenza odierna, il Tribunale respinge la domanda e conferma le decisioni del Consiglio del
2020 e del 2021.
Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione
comporta che il loro testo deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore
dell’atto e deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi ed al contesto nel quale è stato
adottato.
Nel caso di specie, la motivazione del Consiglio contiene l’indicazione della base giuridica delle misure
adottate e del contesto generale in cui le stesse si inseriscono. Pertanto, consente di individuare le ragioni
specifiche e concrete per cui ritiene che il richiedente debba essere sottoposto alle misure restrittive in
questione.
Per quanto riguarda l’inammissibilità delle prove prodotte, il Tribunale constata che il fascicolo probatorio,
sulla base del quale sono state adottate le decisioni, conteneva estratti del rapporto del Segretario
Generale delle Nazioni Unite e di articoli di stampa provenienti da varie fonti, quali agenzie di stampa e
media, tutte accessibili al pubblico. In aggiunta, gli elementi provenienti dalla stampa si basano altresì, in
taluni casi, su fotografie e testimonianze, oltre a citare le proprie fonti.
Ne consegue che in assenza di elementi nel fascicolo, tali da rimettere in discussione l’attendibilità delle
fonti utilizzate dal Consiglio, le stesse vanno riconosciute come ragionevoli e affidabili e quindi come dotate
di un certo valore probatorio.
Per quanto riguarda l’asserita errata valutazione dei fatti, il Tribunale constata che i documenti prodotti
consentono di identificare il gruppo Wagner e contengono informazioni precise e concordanti sulle attività
di detto gruppo che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità in Libia.
Inoltre, tenuto conto del contesto, il fascicolo probatorio contiene elementi concreti, precisi e concordanti
che dimostrano le strette e molteplici relazioni intrattenute dal sig. Prigozhin con il gruppo Wagner.
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In aggiunta, un rapporto di esperti sulla Libia 1 conferma l’esistenza del gruppo Wagner e le sue aree di
intervento e di operazione, che includono Ucraina, Siria, Libia e Repubblica Centrafricana. Il rapporto
afferma che il gruppo Wagner era presente in Libia dall’ottobre 2018 e, inizialmente, era stato inviato per
fornire assistenza tecnica nella riparazione e manutenzione di veicoli blindati. Il rapporto afferma altresì
che le informazioni verificabili e liberamente disponibili sull’organizzazione, la struttura e i compiti operativi
di queste forze e sulle vittime sono limitate.
Per quanto riguarda l’asserito sviamento di potere, il Tribunale ricorda che un atto è viziato da sviamento
di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato per fini
diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito al suo autore o allo scopo di eludere una
procedura appositamente prevista dai trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie. Nella
fattispecie, nessun elemento corrobora l’idea che la procedura che ha portato all’adozione di tali atti sia
stata intrapresa per raggiungere obiettivi diversi da quelli per cui il potere di cui trattasi è stato conferito.
Per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un’effettiva tutela
giurisdizionale, il Tribunale constata che la decisione d’inserimento iniziale negli elenchi delle persone
sottoposte alle misure e gli elementi del fascicolo probatorio sono stati comunicati al sig. Prigozhin, che ha
successivamente potuto presentare osservazioni che sono state esaminate dal Consiglio. Per quanto
riguarda il mantenimento dell’inserimento nell’elenco, esso si basa sugli stessi motivi dell’inserimento
iniziale.
Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di proprietà nonché quella del libero esercizio delle sue
attività professionali e della sua libertà di movimento, il Tribunale ricorda che qualsiasi misura restrittiva
economica o finanziaria comporta, per definizione, effetti che incidono sui diritti di proprietà e sul libero
esercizio delle attività professionali della persona o dell’entità da essa interessata, causando pertanto
pregiudizi a quest’ultima. Sebbene il rispetto dei diritti fondamentali costituisca una condizione di
legittimità degli atti dell’Unione, essi vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Possono essere
apportate restrizioni dell’esercizio di tali diritti purché rispondano effettivamente a riconosciute finalità di
interesse generale perseguite dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento
sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Restate connessi!
Il rapporto finale S/2021/229 dell’8 marzo 2021 del gruppo di esperti sulla Libia, presentato in conformità alla risoluzione 1973 (2011) e
indirizzato al presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
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