
(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=05/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=30/05/2022&tri=salle&
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Al momento non sono previste cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=05/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=30/05/2022&tri=salle&
(cioè, attualmente, nessuna)
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 30 maggio al 5 giugno 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 1 giugno 2022
Sentenze nelle cause [T-481/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-481/17) Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU (ES), [T-510/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-510/17) Del Valle Ruiz e.a. / Commissione e CRU (EN), [T-523/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-523/17) Eleveté Invest Group e.a. / Commissione e CRU (ES), [T-570/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-570/17) Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / Commissione (EN), [T-628/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-628/17) Aeris Invest / Commissione e CRU (ES)
(Politica economica e monetaria – Meccanismi di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento)
Banco Popular Español, SA era un istituto di credito spagnolo, soggetto alla vigilanza diretta della Banca centrale europea (BCE). Il 6 giugno 2017 la BCE, previa consultazione del Comitato di risoluzione unico (SRB), ha effettuato una valutazione sulla situazione di inadempimento effettiva o prevedibile del Banco Popular. Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione del Banco Popular ha informato la BCE di essere giunto alla conclusione che l’istituto era in una situazione di insolvenza prevedibile. Il 7 giugno 2017 il Comitato ha adottato una decisione relativa a un programma di risoluzione per il Banco Popular e la Commissione europea ha adottato la decisione 2017/1246, che approva detto programma. Successivamente il Comitato ha anche ritenuto che gli azionisti e i creditori interessati dalla risoluzione del Banco Popular non avessero diritto a un risarcimento dal Fondo di risoluzione unico. Prima dell’adozione del programma di risoluzione, è stata effettuata una valutazione di Banco Popular finalizzata a stimare il valore dell’attivo e del passivo di Banco Popular oltrechè il trattamento di cui gli azionisti e i creditori avrebbero beneficiato se Banco Popular fosse stato oggetto di una procedura ordinaria di insolvenza.
Alcune persone fisiche e giuridiche hanno presentato ricorsi per l’annullamento del programma di risoluzione e/o della decisione 2017/1246.
Documenti di riferimento [T-481/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-481/17), [T-510/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-510/17), [T-523/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-523/17), [T-570/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-570/17), [T-628/17](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-628/17)
Mercoledì 1 giugno 2022
Sentenza nella causa [T-723/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-723/20) Prigozhin / Consiglio (EN)
(Misure restrittive nei confronti della Libia – Elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone soggette a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione)
A seguito delle gravi violazioni dei diritti umani in Libia, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, nell’ottobre 2020, delle misure restrittive contro Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, uomo d’affari russo il quale intratteneva delle strette relazioni con il gruppo Wagner, coinvolto in operazioni militari in Libia. L’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata nel luglio 2021. Queste misure consistono nel congelamento dei capitali delle persone che compiono o sostengono atti tali da mettere in pericolo la pace, la stabilità o la sicurezza in Libia.
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin chiede al Tribunale l’annullamento delle misure restrittive invocando la violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni applicative, l’irricevibilità delle prove presentate, l’erronea valutazione dei fatti, lo sviamento di potere e la violazione dei suoi diritti fondamentali.
[Documenti di riferimento T-723/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-723/20)
Giovedì 2 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-587/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-587/20) HK/Danemark e HK/Privat (DA)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Campo d’applicazione della direttiva 2000/78/CE – Persona politicamente eletta)
A, nata nel 1948, è stata assunta nel 1978 come sindacalista permanente da una sezione locale di HK, un’organizzazione di lavoratori danesi che comprende la confederazione HK/Danmark e la federazione HK/Privat. Nel 1993 è stata eletta presidente della HK/Privat. Questa funzione politica, fondata sulla fiducia, comporta alcuni elementi caratteristici di un rapporto di impiego: A lavorava a tempo pieno, percepiva uno stipendio mensile e fruiva delle ferie.
Rieletta ogni quattro anni, ha ricoperto la carica di presidente della federazione fino all’8 novembre 2011, quando, all’età di 63 anni, aveva superato il limite d’età previsto dallo statuto di HK/Privat per ripresentarsi all’elezione alla presidenza prevista nello stesso anno.
La Commissione per la parità di trattamento danese, alla quale A ha presentato una denuncia, ha ritenuto che il fatto di vietarle, a causa della sua età, di ripresentarsi all’elezione per la presidenza della HK/Privat fosse contrario alla legge danese in materia di antidiscriminazione e ha ordinato alla HK di risarcirla per il danno subito.
A causa della mancata esecuzione di tale decisione, la Commissione, agendo per conto di A, ha proposto un ricorso contro HK innanzi alla Corte d’appello della regione Est, Danimarca. L’anzidetta giurisdizione ritiene che la soluzione della controversia dipenda dalla questione se la direttiva “antidiscriminazione” sia o meno applicabile ad A, in qualità di presidente eletta della HK/Privat e membro del suo personale politico. In caso affermativo, non è contestato che essa sarebbe quindi vittima di una discriminazione diretta fondata sull’età contraria a tale direttiva, in virtù dello statuto di tale federazione.
Il giudice danese si è perciò rivolto alla Corte perché interpreti la direttiva “antidiscriminazione”
[Documenti di riferimento C-587/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-587/20)
Giovedì 2 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-122/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-122/21) Get Fresh Cosmetics (LT)
(Prodotti che compromettono, per il loro aspetto, la salute o la sicurezza dei consumatori – Campo d’applicazione della direttiva 87/357/CEE – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari)
Get Fresh Cosmetics Limited commercializza in Lituania, attraverso un sito Internet, alcuni prodotti cosmetici. Le autorità lituane hanno effettuato un controllo e hanno ritenuto che alcuni di questi prodotti, vale a dire le “bombe da bagno”, avevano l’aspetto di prodotti alimentari, comportavano per i consumatori -in particolare i bambini- rischi di intossicazione, compromettendone la sicurezza. Le autorità lituane hanno ordinato a Get Fresh Cosmetics Limited di ritirarli dal mercato.
Nel giudizio in ultima istanza tra la Get Fresh Cosmetics Limited e le autorità lituane, il giudice amministrativo supremo lituano chiede alla Corte di giustizia chiarimenti sull’interpretazione della direttiva 87/357 al fine di stabilire se sia necessario comprovare, con dati oggettivi, il nesso causale tra il rischio per la salute e per la sicurezza e il fatto di mettere in bocca prodotti che hanno l’aspetto di alimenti, pur non essendolo.
[Documenti di riferimento C-122/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-122/21)
Giovedì 2 giugno 2022
Sentenza nella causa [C-43/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-43/21) FCC ?eská republika (CS)
(Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento-Procedura di modifica di un’autorizzazione-Partecipazione del pubblico interessato-Proroga della durata di gestione di una discarica)
FCC ?eská Republika gestisce una discarica di rifiuti nel quartiere di Praha-?áblice (Repubblica ceca), in virtù di un’autorizzazione rilasciata nel 2007. Alla fine del 2015, FCC ?eská Republika ha chiesto alla città di Praga di posticipare la data prevista per la fine della gestione della discarica, fissata al 31 dicembre 2015. La città di Praga ha accolto la richiesta e ha prorogato il termine al 31 dicembre 2017.
Il distretto di Praha-?áblice e Spolek pro ?áblice, un’associazione ceca per la protezione dell’ambiente, hanno presentato ricorso contro la decisione di proroga al ministro dell’Ambiente ceco, che l’ha respinto in quanto irricevibile per il motivo che i richiedenti non erano parti della procedura di modifica dell’autorizzazione di esercizio. I richiedenti hanno impugnato la decisione del ministero dinanzi ai giudici cechi, adducendo il fatto che la proroga della durata di gestione della discarica costituiva una modifica sostanziale della sua autorizzazione di esercizio, circostanza che dava diritto alla partecipazione del pubblico interessato conformemente alla direttiva relativa alle emissioni industriali.
Nel giudizio d’appello, la Corte amministrativa suprema ceca chiede alla Corte di giustizia se la proroga della durata dell’esercizio della discarica, senza che siano modificate né le dimensioni massime approvate dell’impianto né la capacità totale di quest’ultimo, costituisca, ai sensi della direttiva, una modifica sostanziale della sua autorizzazione di esercizio.
[Documenti di riferimento C-43/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-43/21)
Giovedì 2 giugno 2022
Conclusioni nella causa [C-100/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-100/21)Mercedes-Benz Group(Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (DE)
(Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri Euro 5 ed Euro 6 – Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli – Veicolo a motore diesel munito di un dispositivo di riduzione delle emissioni – Dispositivo di invalidazione – Obbligo del costruttore di rilasciare un certificato di conformità – Sanzioni)
L’acquirente di una Mercedes C 220 CDI usata, il cui sistema di ricircolo dei gas di scarico prevede una «finestra di temperatura», ha presentato un ricorso per il risarcimento contro il costruttore Mercedes-Benz dinanzi al tribunale regionale di Ravensburg (Germania). Questa finestra di temperatura riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne sono più fredde, con conseguente aumento delle emissioni di ossido di azoto.
Secondo il tribunale regionale di Ravensburg, la finestra di temperatura in questione costituirebbe un dispositivo di manomissione illecito ai sensi del diritto dell’Unione in quanto non sarebbe mirato a proteggere il motore da rischi immediati di danni integranti un pericolo concreto durante la guida del veicolo, ma sarebbe volto unicamente a proteggere il motore dall’usura.
Il tribunale regionale di Ravensburg ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca al singolo acquirente di un veicolo, dotato di un dispositivo di invalidazione illecita, un diritto al risarcimento nei confronti del costruttore di autoveicoli per responsabilità extracontrattuale, anche in caso di semplice negligenza. In effetti, sembra che Mercedes-Benz non abbia agito intenzionalmente.
In caso affermativo, desidera sapere come calcolare tale riparazione, in particolare se il beneficio tratto dall’acquirente dall’uso del veicolo debba essere scomputato dalla somma rimborsabile a titolo di prezzo d’acquisto di tale veicolo.
L’Avvocato generale è chiamato a rendere le proprie conclusioni innanzi alla Corte di Giustizia, riunita in Grande sezione.
[Documenti di riferimento C-100/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-100/21)
Giovedì 2 giugno 2022
Conclusioni nelle cause riunite [C-148/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-148/21) Louboutin – [C-184/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/21) Louboutin (FR)
(Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio)
Louboutin è un designer francese di scarpe, i cui prodotti più noti sono scarpe da donna con tacchi alti e una suola esterna dipinta di rosso, colore corrispondente a un determinato codice della scala Pantone. Questo colore, applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, è registrato sia come marchio Benelux che come marchio UE per i seguenti prodotti: «calzature con tacchi alti (escluse le calzature ortopediche)».
Sui siti Amazon appaiono regolarmente pubblicità relative a calzature con suole rosse, messe in circolazione senza il consenso di Loubutin. Questi ha citato in giudizio Amazon, tanto avanti al tribunale dell’impresa francofona di Bruxelles quanto avanti al tribunale d’arrondissement di Lussemburgo, perché l’azienda sia dichiarata responsabile di uso abusivo del marchio, con ordine di cessazione dell’uso dei segni identici a tale marchio per l’intero territorio dell’Unione.
Entrambe le giurisdizioni adite si sono rivolte alla Corte per una corretta interpretazione del regolamento n° 2007/1001 sull’uso del marchio dell’Unione. Partendo dall’analisi del funzionamento particolare delle piattaforme gestite da Amazon, si chiede alla Corte se il gestore di tale mercato on-line possa essere ritenuto direttamente responsabile della violazione dei diritti dei titolari di un marchio avvenuti sulla sua piattaforma a causa dell’integrazione degli annunci di venditori terzi nella propria comunicazione commerciale.
[Documenti di riferimento C-148/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-148/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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