
(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Bologna, 24 maggio 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa
Emma PETITTI
SEDE
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Gentile Presidente,
con la presente i sottoscritti Consiglieri del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, chiedono l’iscrizione all’ordine del giorno generale dell’Assemblea Legislativa del seguente progetto di legge: “Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche”.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
XI LEGISLATURA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PROGETTO DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri Regionali Lega Salvini Emilia-Romagna
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“Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche”
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Relazione e relazione tecnica
La grave problematica dei danni causati alle attività economiche dall’apertura prolungata di cantieri stradali per la realizzazione di opere di pubblica utilità deve essere affrontata con urgenza ed in maniera sistematica, specie dopo due anni di emergenza sanitaria ed economica, aggravata dallo scontro bellico nell’Est d’Europa.
Pur trattandosi, infatti, di iniziative destinate a migliorare la fruibilità dei centri abitati da parte della popolazione e, quindi, a migliorarne la qualità della vita, esse spesso inevitabilmente richiedono, per la loro esecuzione, interdizioni o deviazioni al traffico veicolare e pedonale. Tali modifiche alla circolazione stradale, in special modo se prolungate, determinano gravi pregiudizi economici alle aziende commerciali ed artigianali situate nelle aree interessate dai lavori, dovuti non solo al mancato guadagno ma anche alla progressiva riduzione della clientela.
Appare quindi necessaria l’emanazione di una Legge Regionale, così come già avvenuto in altre Regioni d’Italia, contenente la previsione di un fondo dedicato al risarcimento, almeno parziale, dei danni, documentabili fiscalmente da parte degli imprenditori interessati, causati dalla chiusura prolungata, totale o parziale, delle strade per l’apertura di cantieri che, proprio in virtù della loro pubblica utilità, consentono la creazione di un pubblico fondo di indennizzo.
Il presente progetto di legge si compone dei seguenti articoli:
– articolo 1: vengono descritte le finalità del progetto di legge.
– articolo 2: al primo comma vengono indicate le misure di sostegno e le modalità con cui sono articolate e differenziate, mentre al secondo comma sono indicati i presupposti oggettivi per la loro ammissibilità e riconoscimento.
– articolo 3: indica e circoscrive i soggetti beneficiari (micro e piccole imprese commerciali ed artigiane).
– art. 4: indica e individua le modalità di attuazione delle misure di sostegno da parte della Giunta regionale, nonché i relativi termini, con la previsione del preventivo coinvolgimento della Commissione consiliare competente per materia.
Le N.T.A., in particolare, devono prevedere gli indirizzi per l’attuazione da parte dei Comuni ed i criteri per la valutazione delle istanze e per la formazione di una graduatoria dei beneficiari, secondo ordini di priorità, a seguito della pubblicazione di avviso per la presentazione delle richieste. Devono altresì indicare le modalità di erogazione del contributo dalla Regione ai Comuni e quindi da questi ultimi ai soggetti aventi diritto.
– art. 5: indica le modalità di gestione degli oneri derivanti dall’attuazione della legge, mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli.
– art. 6: prevede e disciplina la clausola valutativa, con cadenza annuale.
– art. 7: prevede e disciplina l’entrata in vigore della normativa.
Articolato
Art. 1(Finalità)
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che impediscono le normali attività imprenditoriali.
2. A tal fine promuove interventi di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale.
Art. 2(Misure di sostegno)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, finanzia le seguenti misure di sostegno destinate a:
a) compensare il mancato reddito derivante dalla sospensione o riduzione dell’attività a causa dell’esecuzione dei lavori;
b) coprire i costi di gestione che non possono superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative documentate, sostenute a far data dalla sospensione o riduzione dell’attività e sino alla data di ultimazione dei lavori;
c) coprire le eventuali spese straordinarie sostenute e documentabili per la prosecuzione delle attività nella misura di cui alla lettera b).
2. Ai fini del riconoscimento delle forme di sostegno devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche che determinano la interruzione o la riduzione delle attività commerciali o artigianali abbiano una durata superiore a 90 giorni;
b) che i soggetti di cui all’articolo 3 dimostrino la sussistenza del nesso causale tra il disagio economico subito e l’apertura dei cantieri per la realizzazione di opere pubbliche attraverso la prova dell’avvenuta diminuzione del fatturato nel periodo indicato al comma 1, lettera b).
Art. 3(Soggetti beneficiari)
1. Alle forme di sostegno previste dalla presente legge possono accedere le micro e piccole imprese commerciali ed artigiane, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che esercitano la propria attività nelle aree interessate dai lavori di cui all’articolo 1 così come individuate dalle Amministrazioni comunali o da altri Enti in qualità di stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 4(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità di attuazione, previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione consiliare in materia. In particolare, la Giunta individua:
a) le modalità di quantificazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), tenuto conto del fatturato e con l’indicazione di un limite massimo per impresa unica;
b) i costi ammissibili ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
c) le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
d) gli indirizzi per l’attuazione da parte dei Comuni ed i criteri per la valutazione delle istanze e per la formazione di una graduatoria dei beneficiari, secondo ordini di priorità;
e) modalità per la concessione e la liquidazione delle misure di sostegno riconosciute.
2. I Comuni, con riferimento ai cantieri attivati, tenuto conto della durata degli stessi, della loro tipologia, nonché in relazione agli effetti determinati sulle attività delle imprese ubicate nelle aree di competenza, pubblicano un avviso finalizzato alla presentazione delle istanze per le misure di sostegno nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
3. I Comuni, ai fini della concessione dell’erogazione delle forme di sostegno di cui all’articolo 2, trasmettono alla Regione per il tramite del Dipartimento competente in materia di Sviluppo Economico, le risultanze dei procedimenti attivati nonché tutti i dati inerenti le misure di sostegno da erogare.
4. La Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione, competente in materia di Sviluppo Economico, sulla base dei dati trasmessi, trasferisce al Comune richiedente le somme da liquidare alle imprese nei limiti dello stanziamento di spesa di cui all’articolo 5.
5. I contributi sono concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 5(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 6(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e dei risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. La Commissione consiliare competente discute gli esiti della valutazione per l’eventuale rimodulazione dell’intervento normativo.
Art. 7(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in versione telematica.
