
(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Lussemburgo, 19 maggio 2022
Sentenza nella causa C-569/20
Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato in fuga)
Qualora sia impossibile rintracciare un imputato, quest’ultimo può essere giudicato
o condannato in contumacia ma ha il diritto, successivamente, di ottenere la
riapertura del processo, in sua presenza, sul merito della causa
Tuttavia, tale diritto gli può essere negato se si è volontariamente sottratto alla giustizia,
impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo
IR, accusato di avere partecipato ad un’associazione per delinquere diretta a commettere reati
tributari punibili con pene detentive, è stato oggetto in Bulgaria di indagini penali. Un primo atto di
imputazione gli era stato notificato personalmente e IR aveva indicato un indirizzo al quale poteva
essere contattato. Non era stato tuttavia possibile, al momento dell’apertura della fase
giurisdizionale, reperirlo a tale indirizzo, di modo che lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale
penale specializzato, Bulgaria) non aveva potuto convocarlo all’udienza. Neanche l’avvocato
designato d’ufficio da tale giudice era entrato in contatto con l’imputato. Inoltre, poiché l’atto di
imputazione notificato a IR era viziato da un’irregolarità, esso era stato dichiarato nullo e il
procedimento era stato concluso. Dopo la formulazione di un nuovo atto di imputazione e la
riapertura del procedimento, IR era stato nuovamente ricercato, ma senza esito positivo. Il giudice
del rinvio ne ha infine dedotto che IR si era dato alla fuga e che, pertanto, la causa poteva essere
giudicata in sua assenza.
Tuttavia, affinché l’interessato sia correttamente informato delle garanzie procedurali di cui
dispone, il giudice del rinvio si chiede in quale delle ipotesi previste dalla direttiva 2016/343 1 rientri
la situazione di IR, il quale si è dato alla fuga dopo aver ricevuto comunicazione del primo atto di
imputazione, ma prima dell’inizio della fase giurisdizionale del processo penale 2.
La Corte risponde che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso
che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi,
non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a
comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un
processo e, se del caso, di una condanna in contumacia. In tal caso, tuttavia, tale imputato
deve avere la possibilità, in linea di principio, a seguito della notifica di tale condanna, di far
valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del
processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
Più in particolare, l’articolo 8 della direttiva 2016/343 riguarda il diritto di presenziare al processo. Secondo il paragrafo
2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di
colpevolezza o innocenza dell’interessato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che sia stato
informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione oppure che, una volta
informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato da sé stesso oppure dallo Stato.
Secondo l’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di
processi in assenza dell’interessato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al suddetto paragrafo 2 perché
l’interessato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire
comunque l’adozione e l’esecuzione di una decisione. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli interessati, una
volta informati della suddetta decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di
impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità
dell’articolo 9 della stessa direttiva. Più in particolare, ai sensi di tale articolo 9, laddove gli indagati o imputati non siano
stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva,
devono disporre del diritto a un nuovo processo.
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esame del merito della causa in sua presenza. La Corte precisa peraltro che tale diritto può
essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha
ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un
processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia,
ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.
Giudizio della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione e la portata del diritto a
un nuovo processo, occorre considerare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9 della
direttiva 2016/343 come aventi efficacia diretta. Tale diritto è riservato alle persone il cui processo
è svolto in contumacia anche laddove le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale
direttiva non siano soddisfatte. Per contro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva
2016/343 allorché sono soddisfatte le condizioni previste al suo articolo 8, paragrafo 2, di svolgere
un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo
processo, si basa sul presupposto che l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato
volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il diritto di presenziare al processo.
Tale interpretazione garantisce il rispetto della finalità della direttiva 2016/343, che consiste nel
rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, in modo da aumentare la fiducia
degli Stati membri nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e da garantire il rispetto
dei diritti della difesa, evitando nel contempo che una persona che, pur essendo stata informata
dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato in modo inequivocabile a presenziare al
processo, possa, a seguito di una condanna in contumacia, esigere lo svolgimento di un nuovo
processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l’efficacia dell’azione penale e la buona
amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda l’informazione relativa allo svolgimento del
processo e alle conseguenze della mancata comparizione, la Corte precisa che spetta al giudice
nazionale verificare se un documento ufficiale, che indichi in modo inequivocabile la data e
il luogo fissati per il processo e, in caso di mancata rappresentanza da parte di un avvocato
incaricato, le conseguenze di un’eventuale mancata comparizione, sia stato portato
all’attenzione dell’interessato. Lo stesso giudice deve inoltre verificare se tale documento sia
stato notificato in tempo utile, in modo da consentire all’interessato, qualora decida di
partecipare al processo, di predisporre utilmente la propria difesa.
Per quanto riguarda, più in particolare, gli imputati latitanti, la Corte constata che la
direttiva 2016/343 osta a una normativa nazionale che esclude il diritto a un nuovo processo
per il solo motivo che l’interessato si è dato alla fuga e che le autorità non sono riuscite a
rintracciarlo. Solo qualora risulti da indizi precisi e oggettivi che l’interessato, pur essendo stato
ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un
processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di
ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che
tale interessato sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo
inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo, situazione che rientra
nell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 3. L’esistenza di tali indizi
precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora l’interessato abbia volontariamente
comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più
all’indirizzo da esso comunicato. Peraltro, per determinare se le informazioni fornite all’interessato
siano sufficienti, occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle
autorità pubbliche nell’informare l’interessato e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato
prova al fine di ricevere dette informazioni.
La Corte precisa inoltre che tale interpretazione rispetta il diritto a un equo processo sancito agli
articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Salvo le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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