
(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Lussemburgo, 18 maggio 2022
Sentenza nella causa T-609/19
Canon /Commissione
Il Tribunale respinge il ricorso della Canon, cui la Commissione ha inflitto
un’ammenda di EUR 28 milioni per inosservanza delle norme in materia di controllo
delle concentrazioni in occasione del suo acquisto della Toshiba Medical Systems
Corporation
Nel 2016 la Canon Inc. (in prosieguo: la «ricorrente»), società multinazionale giapponese
specializzata nella fabbricazione di prodotti ottici e di trattamento dell’immagine, ha rilevato la
Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC), una società figlia al 100 % della Toshiba
Corporation (in prosieguo: la «Toshiba»).
Tale acquisizione è stata realizzata in due fasi, mediante una società veicolo finanziaria (MS
Holding) appositamente creata a tal fine. In un primo momento, il 17 marzo 2016, la MS Holding ha
acquisito talune azioni con diritto di voto della TMSC per un importo di circa EUR 800, mentre la
ricorrente, a fronte del pagamento dell’intero prezzo convenuto per l’acquisto della TMSC (circa
EUR 5,28 miliardi), ha acquisito opzioni di acquisto su tutte le restanti azioni con diritto di voto della
TMSC. La ricorrente ha inoltre acquisito l’unica azione senza diritto di voto della TMSC per un
importo di circa EUR 40 (in prosieguo: l’«operazione intermedia»).
In un secondo momento, il 19 dicembre 2016, dopo aver ottenuto dalla Commissione
l’autorizzazione alla concentrazione, la ricorrente ha esercitato le sue opzioni per acquisire le
sottostanti azioni con diritto di voto della TMSC, mentre la TMSC ha acquistato le sue azioni con
diritto di voto detenute dalla MS Holding, nonché l’azione senza diritto di voto detenuta dalla
ricorrente (in prosieguo: l’«operazione finale»). Mediante tali due operazioni, la TMSC è divenuta
una società figlia al 100 % della ricorrente.
La ragion d’essere di tale acquisizione scaglionata era quella di far sì che la vendita della TMSC
fosse riconosciuta come apporto di capitale nella contabilità della Toshiba al più tardi il 31 marzo
2016, senza che la ricorrente ne acquisisse formalmente il controllo prima di aver ottenuto le
necessarie autorizzazioni presso le competenti autorità garanti della concorrenza.
Dopo una prenotificazione inviata dalla ricorrente nel marzo 2016, la concentrazione è stata
notificata alla Commissione nell’agosto ed è stata autorizzata da quest’ultima nel settembre dello
stesso anno.
Tuttavia, la Commissione ha parallelamente avviato un’indagine in ragione di possibili violazioni
degli obblighi di notificazione e di sospensione previsti dal regolamento sulle concentrazioni 1. In
forza di tali obblighi, le imprese partecipanti ad una concentrazione di dimensione europea
devono notificare alla Commissione i loro progetti, affinché siano esaminati da
quest’ultima, prima della loro esecuzione («obbligo di notificazione») 2 e non possono dare
esecuzione all’operazione notificata prima di aver ottenuto un’autorizzazione da parte della
stessa («obbligo di sospensione») 3.
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(«Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).
Regolamento sulle concentrazioni, articolo 4, paragrafo 1.
Regolamento sulle concentrazioni, articolo 7, paragrafo 1.
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Con decisione del 27 giugno 2019 4 la Commissione ha constatato una violazione di detti
obblighi da parte della ricorrente, in quanto quest’ultima avrebbe attuato la sua
acquisizione della TMSC prematuramente. In sostanza la Commissione ha ritenuto che,
procedendo all’operazione intermedia, la ricorrente avesse parzialmente realizzato la
concentrazione unica consistente nell’acquisizione della TMSC e avesse in tal modo violato gli
obblighi di notificazione e di sospensione. La Commissione le ha pertanto inflitto due ammende per
un totale di EUR 28 milioni.
La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione, che è stato
integralmente respinto dalla Sesta Sezione del Tribunale.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale anzitutto respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’operazione intermedia non
avrebbe condotto all’acquisizione del controllo della TMSC e non costituirebbe pertanto una
violazione degli obblighi di notificazione e di sospensione sanciti dal regolamento sulle
concentrazioni.
Riferendosi a una consolidata giurisprudenza della Corte 5, il Tribunale rammenta a tal proposito
che la realizzazione di una concentrazione avviene non appena i partecipanti a una
concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo
sull’impresa-obiettivo. Qualsiasi realizzazione parziale di una concentrazione rientra, pertanto,
nell’ambito di applicazione dell’obbligo di sospensione, il che risponde all’esigenza di garantire un
controllo efficace delle concentrazioni. È in quest’ottica che il regolamento sulle concentrazioni
tratta come un’unica concentrazione operazioni strettamente collegate tra loro, con la sola
eccezione dei casi in cui siffatte operazioni non siano necessarie ai fini di una modifica del
controllo dell’impresa-obiettivo e non presentino quindi un vincolo funzionale diretto con la
realizzazione dell’operazione di concentrazione.
Correttamente quindi la Commissione aveva osservato che la giurisprudenza della Corte
opera una distinzione tra le nozioni di «concentrazione» e di «realizzazione di una
concentrazione». Infatti, se una «concentrazione» si considera realizzata solo quando si produce
una modifica duratura del controllo, la «realizzazione» di una concentrazione può avvenire non
appena i partecipanti a una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in
modo duraturo il controllo sull’impresa-obiettivo, vale a dire eventualmente prima dell’acquisizione
del controllo di un’impresa siffatta.
Pertanto, il criterio per stabilire se gli obblighi di notificazione e di sospensione siano stati violati
dalla ricorrente non è quello di sapere se vi sia stata un’acquisizione del controllo della TMSC
prima dell’autorizzazione della concentrazione, bensì quello di sapere se le azioni contestate
abbiano contribuito, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, alla modifica del controllo dell’impresa
stessa prima di tale data.
In tale contesto, il Tribunale respinge altresì l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il
controllo dell’operazione di concentrazione da parte della Commissione non sarebbe stato mai e in
alcun modo ostacolato, posto che la ricorrente avrebbe acquisito il controllo sulla TMSC solo dopo
aver ottenuto tutte le autorizzazioni delle autorità garanti della concorrenza interessate. Secondo la
ricorrente, finché il controllo non è acquisito, non vi sarebbe alcuna realizzazione anticipata della
concentrazione. Una realizzazione parziale di una concentrazione richiederebbe quindi
l’acquisizione di un controllo parziale. Tuttavia, secondo il Tribunale, o il controllo è acquisito, in
quanto un soggetto ha la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla società oggetto
dell’operazione, oppure non è acquisito. Pertanto, un presunto «controllo parziale» non può
rappresentare il presupposto per una realizzazione parziale della concentrazione. Il Tribunale
Decisione C(2019) 4559 final della Commissione, del 27 giugno 2019, che infligge ammende per mancata notifica di
una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 e per la realizzazione di
una concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento (caso M.8179 – Canon/Toshiba Medical
Systems Corporation).
Sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C-633/16.
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ricorda inoltre che il controllo della Commissione, per essere effettivo, deve essere svolto prima
della realizzazione, anche parziale, della concentrazione.
Riferendosi alla propria giurisprudenza 6, il Tribunale respinge inoltre l’argomento della ricorrente
secondo cui l’operazione intermedia non avrebbe costituito una realizzazione parziale della
concentrazione.
Al riguardo il Tribunale rileva che un’operazione di concentrazione può essere realizzata in
presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte e che, in una simile
fattispecie, spetta alla Commissione valutare se tali operazioni costituiscano un’unica
operazione di concentrazione in quanto aventi carattere unitario. In presenza di diverse
operazioni giuridicamente distinte spetta quindi alla Commissione identificare, in funzione delle
peculiari circostanze di fatto e di diritto di ogni fattispecie, la finalità economica perseguita dalle
parti, esaminando se le imprese interessate sarebbero state disposte a concludere ogni
operazione presa isolatamente o se, invece, ogni operazione costituisca solo un elemento di
un’operazione più complessa, senza la quale essa non sarebbe stata conclusa dalle parti.
In tale contesto, la Commissione non è incorsa in errore nel qualificare l’operazione
intermedia come realizzazione parziale della concentrazione. Infatti, essa ha giustamente
constatato che, a partire dalla data dell’operazione intermedia, e a prescindere dai risultati
dell’autorizzazione di concentrazione, la ricorrente aveva acquisito la possibilità di esercitare un
certo grado di influenza sulla TMSC, in quanto, a seguito della realizzazione di detta operazione,
essa aveva la competenza esclusiva a stabilire l’identità dell’acquirente finale di quest’ultima.
Il Tribunale contesta altresì l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’operazione
intermedia non presenterebbe un vincolo funzionale diretto con la modifica di controllo
della TMSC e non avrebbe quindi contribuito alla modifica del controllo stesso. Il Tribunale
rileva che, senza la struttura di transazione in due fasi proposta dalla ricorrente, la Toshiba si
sarebbe trovata nell’impossibilità di rinunciare al controllo della TMSC e di riscuotere in modo
irreversibile il pagamento della TMSC entro la fine del mese di marzo 2016. Inoltre, nell’ambito di
tale struttura in due fasi, l’operazione intermedia costituiva una tappa necessaria per pervenire a
una modifica del controllo della TMSC. Invero, l’obiettivo di tale struttura in due fasi era di far sì che
l’operazione provvisoria consentisse, da un lato, a un acquirente intermedio di acquistare tutti i titoli
di voto della TMSC e, dall’altro, alla ricorrente di corrispondere alla Toshiba il prezzo della TMSC
in modo irreversibile, ottenendo al contempo la massima certezza quanto al fatto che essa
avrebbe acquisito, infine, il controllo della TMSC.
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Sentenza del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, T-282/02.
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