
(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Lussemburgo, 17 maggio 2022
Sentenze nella causa C-600/19 Ibercaja banco,
nelle cause riunite C-693/19 SPV Project 1503, C-831/19 Banco di
Desio e della Brianza e a.,e nelle cause C-725/19 Impuls
Leasing România e C-869/19 Unicaja Banco
Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: i principi processuali
nazionali non possono ostacolare i diritti che i singoli traggono dal diritto
dell’Unione
Il principio di effettività impone un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle
clausole
Con le sentenze odierne, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia su varie domande di
pronuncia pregiudiziale presentate da giudici spagnoli, da giudici italiani e da un giudice rumeno,
vertenti sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE 1 concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
Alla Corte viene chiesto se principi processuali nazionali, quali l’autorità di cosa giudicata, possano
limitare i poteri dei giudici nazionali, in particolare dell’esecuzione, quanto alla valutazione
dell’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali. Principi di diritto processuale interno che
non consentono tale valutazione in sede di esecuzione, anche d’ufficio da parte del giudice
dell’esecuzione, per via dell’esistenza di decisioni giurisdizionali nazionali precedenti sono
compatibili con la direttiva 93/13?
La Corte ricorda a tale riguardo l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata
riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al
fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della
giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle
vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più
essere rimesse in discussione 2.
Ciò detto, anzitutto, la Corte ricorda che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda
sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista
per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione 3. Alla luce di una tale
situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i
consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale del
contratto un equilibrio reale 4.
La Corte dichiara poi che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di
una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 5 e che gli Stati
membri sono obbligati a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole
abusive 6.
In linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del
carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, ed esse sono pertanto soggette
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
Sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08.
Sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14.
Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15 (v. CS 144/16).
Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, (v. CS 30/13).
Sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C-407/18.
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all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Le disposizioni procedurali nazionali devono
soddisfare il principio di effettività, vale a dire assolvere un’esigenza di tutela giurisdizionale
effettiva 7. A tale riguardo, la Corte ritiene che, in assenza di un controllo efficace del carattere
potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla
direttiva 93/13 non possa essere garantito 8.
Sulla base di tali considerazioni la Corte pronuncia le quattro sentenze odierne.
Causa C-869/19, Unicaja Banco
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L e il Banco de Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria SAU, nei cui diritti è subentrato l’Unicaja Banco SA, quanto al
mancato rilievo d’ufficio, da parte del giudice nazionale di appello, di un motivo relativo alla
violazione del diritto dell’Unione. L’istituto bancario ha concesso a L un mutuo ipotecario. Tale
contratto prevedeva una «clausola di tasso minimo», in forza della quale il tasso variabile non
poteva essere inferiore al 3%. L ha proposto ricorso contro tale istituto, al fine di ottenere la nullità
di tale clausola e la restituzione degli importi indebitamente percepiti, sostenendo che detta
clausola doveva essere dichiarata abusiva a causa della sua mancanza di trasparenza. Il giudice
di primo grado ha accolto il ricorso, pur limitando nel tempo gli effetti restitutori conformemente a
una giurisprudenza nazionale. Il giudice d’appello, adito dall’istituto bancario, non ha disposto la
restituzione integrale degli importi percepiti in base alla «clausola di tasso minimo», dal momento
che L non aveva proposto appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado. Secondo il
diritto spagnolo, quando un capo del dispositivo di una sentenza non è contestato da nessuna
delle parti, il giudice di appello non può disapplicarlo o modificarlo. Tale regola presenta talune
similitudini con l’autorità di cosa giudicata. La Corte suprema spagnola ha quindi interrogato la
Corte sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione, in particolare quanto alla
circostanza che un giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo
la restituzione degli importi indebitamente corrisposti dal consumatore in base a una clausola
dichiarata abusiva, non può sollevare d’ufficio un motivo relativo alla violazione della direttiva 93/13
e disporre la restituzione integrale di detti importi.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte riafferma che il diritto dell’Unione osta a una
giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori alle sole somme
indebitamente versate in applicazione di una clausola abusiva successivamente alla
pronuncia della decisione giurisdizionale che ha accertato tale carattere abusivo 9.
La Corte ritiene altresì che l’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale di
cui trattasi sia tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela di tali diritti,
pregiudicando così il principio di effettività. Infatti, il diritto dell’Unione osta all’applicazione di
principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali un giudice nazionale,
adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme
indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non
può sollevare d’ufficio un motivo relativo alla violazione di tale disposizione e disporre la
restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel
tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività
di quest’ultimo.
Causa C-600/19, Ibercaja Banco
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MA e l’Ibercaja Banco SA
relativamente a una richiesta di pagamento degli interessi dovuti all’istituto bancario a causa
dell’inadempimento da parte di MA e PO del contratto di mutuo ipotecario concluso tra tali
parti.
Sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19 (v. CS n. 100/21).
Sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, C-495/19.
Sentenza Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, succitata.
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Il tribunale competente ha disposto l’esecuzione del titolo ipotecario detenuto dall’Ibercaja Banco e
ha autorizzato il sequestro a carico dei consumatori. Solo nel corso del procedimento di
esecuzione, precisamente dopo la vendita all’asta dell’immobile ipotecato, MA ha fatto valere il
carattere abusivo della clausola relativa agli interessi di mora e della clausola di tasso minimo, vale
a dire quando gli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della preclusione non consentono né al