
(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Enti Pubblici: non riconoscono l’anzianità pre-ruolo dei dipendenti
Avvocato Elena De Bacci “Comportamento illegittimo secondo normativa comunitaria”
I ricercatori e i tecnologi italiani, e con loro molti altri dipendenti pubblici, come il comparto scuola, per avere un doveroso riconoscimento professionale, devono lottare nonostante l’altro valore sociale della loro attività. “Il tema – spiega l’avvocato Elena De Bacci che da sempre segue questa delicata questione e che con il suo staff supporta i dipendenti pubblici per ogni altra problematica – è relativo all’anzianità. Gli Enti pubblici di ricerca assumono di solito a tempo determinato i propri dipendenti. Ne nasce una dura gavetta che, quando si conclude con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, riserva comunque un finale decisamente inaspettato”.
Al momento del contratto definitivo, gli Enti non riconoscono l’anzianità pre-ruoloai fini economici e giuridici, facendo perdere ai diretti interessati decenni di lavoro e contributi: “un comportamento – afferma la De Bacci- che risulta essere ingiusto e illegittimo alla luce della normativa comunitaria, con la prima direttiva del 1999. Il bello è che oggi, nonostante la giurisprudenza maggioritaria riconosca, ormai da anni, il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata a tempo determinato, molti Enti continuano a difendersi in giudizio riportando spesso anche condanne al pagamento delle spese di lite con evidente danno erariale.In ogni caso preferiscono andare a sentenza piuttosto che procedere a un riconoscimento automatico”.
Come si può allora risolvere la questione? Il contratto collettivo di categoria ha tentato di affrontare il tema prevedendo che “in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali”.
Il problema è che tale riconoscimento viene riservato in via esclusiva ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 2016 in poi, ovvero dalla data di vigenza del nuovo contratto. Viene così a determinarsi un’ulteriore violazione del principio di non discriminazione differenziando, sia tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, che tra lavoratori a tempo determinato (assunti dal 2016 in poi), la cui anzianità viene automaticamente riconosciuta, e lavoratori a tempo determinato (assunti prima del 2016) che tale diritto non hanno. E questo anche a dispetto di una recente massima della Corte di Cassazione in materia.
Appare dunque evidente che gli effetti del vigente contratto collettivo debbano avere effetti retroattivi: “La verità – commenta la De Bacci – è che tutto ciò potrebbe, anche per il futuro, superarsi se alla stesura del nuovo contratto o di qualsiasi altra determinazione da parte della Pubblica amministrazione, fossero invitati a partecipare esperti in materia con conoscenze della normativa europea e di legal design. Senza dover costringere l’erario pubblico a cause lunghe e perdenti e a spese scarsamente giustificabili sotto il profilo giuridico ma anche etico”.
Spese derivanti da cause perse un po’ ovunque: “Sta accadendo nelle nostre aule qualcosa di molto interessante – conclude la De Bacci. Il riconoscimento dell’anzianità, infatti, riguarda non solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 2016, ma anche quelli assunti ante 1999, l’anno della direttiva europea. Recentemente, tanto per fare un esempio, la Corte d’Appello di Napoli, con due sentenze importanti, ha condannato il Consiglio nazionale delle Ricerche a ricostruire la carriera di 5 dipendenti assunti a tempo determinato, addirittura prima del 1990. La causa era iniziata nel 2018 e persa in primo grado. Risultato poi ribaltato dalla Corte d’Appello”. Ma non finisce qui: una corretta applicazione della direttiva del 1999 impone il riconoscimento dell’anzianità maturata anche con contratti diversi da quelli a tempo determinato a meno che una norma di legge non li abbia esplicitamente esclusi: “stiamo lavorando – conclude la De Bacci- anche su questo aspetto, portando avanti da anni la lotta per il riconoscimento anche di questi contratti ai fini dell’anzianità giuridica (si pensi che ci sono lavoratori con più di 10 anni di co.co.co.). Un primo spiraglio in tal senso si è aperto con una recentissima sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto l’anzianità maturata in forza di borse di studio”.