
(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-573/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-573/19), Commissione/Italia (valori limite di NO2) (Inadempimento di Stato – Art. 258 TFUE – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Biossido d’azoto- Violazione degli artt. 13 e 23)
Nell’ambito di una procedura di infrazione contro l’Italia, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che tale Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione sia in ragione del mancato rispetto, sistematico e continuativo, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente la qualità dell’aria ambiente, sia per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2[1](#_ftn1).
Nella sua odierna sentenza, la Corte accoglie il ricorso della Commissione, dichiarando l’inadempimento (infrazione) dell’Italia.
La Corte ritiene che l’Italia abbia mancato agli obblighi che le incombevano: 1) omettendo di provvedere al contenimento dei valori limite annuali di NO2, sistematicamente e continuativamente oltrepassati:
–a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2018 incluso, negli agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma e nel comune di Genova;
–a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2017 incluso, nella zona A – pianura altamente urbanizzata;
–a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2012 e a partire dall’anno 2014 fino all’anno 2018 incluso, nell’agglomerato di Catania;
–a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2012 e a partire dall’anno 2014 fino all’anno 2017 incluso, nelle zone industriali
2) omettendo di adottare, a decorrere dall’11 giugno 2010, le misure atte a garantire il rispetto del valore limite annuale di NO2 nell’insieme delle anzidette zone, in particolare per non aver provveduto a che i piani relativi alla qualità dell’aria prevedessero misure atte a limitareal periodo più breve possibile il superamento della soglia limite.
La Corte ha accertato il sistematico superamento del valore limite del biossido d’azoto in tutte le zone in esame, a decorrere dall’anno 2010.
Secondo la Corte, l’oggettivo superamento del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto (pari a 40 ?g/m3), fattore inquinante dell’aria nocivo per la salute umana, è di per sé sufficiente per ritenere l’inadempimento dell’Italia all’obbligo previsto dall’art. 13 della direttiva 2008/50/CE. La persistenza nel tempo della situazione di superamento del valore limite dimostra l’inidoneità delle misure adottate dall’Italia, con violazione dell’ulteriore obbligo di limitare il superamento al periodo più breve possibile previsto dall’art. 23 della direttiva 2008/50/CE.
La Corte sottolinea che non costituiscono valide giustificazioni quelle fatte valere dall’Italia, quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la tendenza al ribasso dei valori di diossido di azoto, i tempi di attuazione necessariamente lunghi dei piani adottati, le tradizioni locali, la presenza di cofattori causali esterni quali la configurazione orografica di certe zone e la circolazione dei veicoli diesel.
[1]La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, pone a carico degli Stati membri i seguenti obblighi:
·Art. 13, commi 1 e 2:Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.
Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.
·Art. 23, comma 1: Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.
In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell’articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.
Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell’aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati.
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IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.
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Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-573/19) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
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[1](#_ftnref1)La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, pone a carico degli Stati membri i seguenti obblighi:
·Art. 13, commi 1 e 2:Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.
Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.
·Art. 23, comma 1: Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.
In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell’aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Tali piani per la qualità dell’aria contengono almeno le informazioni di cui all’allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell’articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento.
Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell’aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati.