(AGENPARL) – Roma, 06 maggio 2022 – L’adozione del d.lg. n. 39 del 2013 ha rappresentato un punto di svolta per la prevenzione e la repressione dei conflitti di interessi relativi allo svolgimento degli incarichi amministrativi. Come già evidenziato, il decreto costituisce la prima fonte normativa che affronta il tema anzidetto in modo organico e completo. La scelta del legislatore di dedicare alla problematica del conflitto di interessi uno strumento normativo apposito va giudicata positivamente.
L’allora Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Dr. Raffaele Cantone, con la delibera numero 1014 del 23 ottobre 2019 ha deliberato che «È consigliabile che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi. Anche con conferimento agli incarichi relativi ad attività “semplici” (deposito atti e/o deleghe alla presenza in udienza), è altamente raccomandata la presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi all’assunzione del primo incarico (eventualmente da aggiornare/integrare successivamente».
In merito al d.lg. n. 39 del 2013 e (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) è stato chiesto quali misure e provvedimenti che sono state finora intrapresi per verificare l’insussistenza di tali situazioni di conflitto di interessi da parte degli enti preposti al controllo e con quali risultati e se sono state svolte delle verifiche in merito ai liberi professionisti che hanno ricevuto incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione giudiziaria e se hanno presentato una dichiarazione di insussistenza di cause ostative.
Inoltre è stato chiesto quante dichiarazione di circostanze manifestamente non corrispondenti al vero sono state scoperte finora e se sono state segnalate all’organo competente dell’ordine o del collegio professionale per le sue valutazioni e al presidente della Corte di appello di Perugia.
Infine è stato chiesto agli ispettori del Ministero della Giustizia e all’ dell’Autorità Nazionale Anticorruzione un parere sulla turnazione degli incarichi dei legali all’interno del Tribunale Fallimentare di Perugia con relativi pareri di congruità delle fatture/costi ed eventuali conflitti di interesse in essere.