
(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Lussemburgo, 28 aprile 2022
Sentenza nella causa C-804/21 PPU
C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna)
La nozione di «forza maggiore» che può impedire l’esecuzione di un mandato di
arresto europeo non comprende gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali
avviate dal ricercato
Quando non è stato consegnato nei termini previsti, l’interessato dev’essere rilasciato
C e CD, cittadini rumeni, sono stati oggetto di mandati di arresto europeo emessi nel 2015 da
un’autorità giudiziaria rumena, per l’esecuzione di pene detentive di cinque anni e di pene
accessorie di tre anni. Queste pene sono stati inflitte per traffico di stupefacenti pericolosi ed
altamente pericolosi, nonché per partecipazione a un’associazione a delinquere.
C e CD sono stati oggetto di procedure di esecuzione di questi mandati di arresto europeo in
Svezia. Con decisioni emesse nel 2020, le autorità svedesi hanno ordinato la consegna di C e CD
alle autorità rumene. Tuttavia, C e CD hanno lasciato la Svezia diretti in Finlandia prima
dell’esecuzione di dette decisioni di consegna. Il 15 dicembre 2020, C e CD sono stati arrestati e
posti in detenzione in Finlandia sulla base dei mandati di arresto europeo in questione.
Con decisioni del 16 aprile 2021, La Corte suprema finlandese ha ordinato la loro consegna alle
autorità rumene. L’Ufficio centrale di polizia giudiziaria ha stabilito, in un primo tempo, il 7 maggio
2021 come data di consegna. Il trasporto aereo di C e CD verso la Romania non poteva essere
organizzato prima di tale data a causa della pandemia da Covid-19. Come seconda data di
consegna è stato stabilito l’11 giugno 2021. Tuttavia, questa consegna è stata nuovamente
rinviata, a causa di problemi collegati al trasporto aereo. Come terza data di consegna è stato
stabilito il 17 giugno 2021 per CD e il 22 giugno 2021 per C. Tuttavia, è stato nuovamente
impossibile procedere a detta consegna a causa, stavolta, della presentazione, da parte di C e CD,
di domande di asilo in Finlandia.
Successivamente, C e CD hanno proposto un’azione diretta, da un lato, al loro rilascio per il fatto
che il termine di consegna era scaduto e, dall’altro, al rinvio della loro consegna a causa delle loro
domande di asilo. Questi ricorsi sono stati dichiarati irricevibili. Il procedimento principale verte
sulle impugnazioni proposte da C e CD avverso tali decisioni dinanzi alla Corte suprema.
L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 1 stabilisce le norme applicabili alla consegna dei
ricercati con mandato di arresto europeo una volta che la decisione definitiva di consegna di dette
persone è stata adottata dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione. Se non è
stato consegnato entro brevissimo termine, il ricercato dev’essere rilasciato in forza dell’articolo 23,
paragrafo 5. Se la consegna è impedita per causa di forza maggiore, questo termine può essere
prorogato in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, a condizione che l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordino immediatamente una nuova data di
consegna.
Il giudice del rinvio chiede anzitutto se la nozione di «forza maggiore» comprenda gli ostacoli
giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate dalla persona oggetto del mandato
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU
2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU
2009, L 81, pag. 24).
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d’arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, quando la decisione
definitiva sulla consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte conferma che l’avvio di azioni legali da
parte della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, nel quadro di procedure previste
dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di opporsi alla sua consegna
alle autorità dello Stato membro emittente o avente l’effetto di ritardare detta consegna, non
può essere considerato una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, siffatti ostacoli
giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate da detta persona, non integrano gli
estremi di un’ipotesi di forza maggiore.
Da ciò deriva che i termini di consegna previsti dall’articolo 23 della decisione quadro non possono
considerarsi sospesi a causa di procedure pendenti nello Stato membro dell’esecuzione, proposte
dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, quando la decisione definitiva sulla
consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Pertanto, le autorità dello Stato
membro dell’esecuzione rimangono obbligate, in via di principio, a consegnare detta persona alle
autorità dello Stato membro emittente entro i termini stabiliti.
Il giudice del rinvio chiede inoltre, da un lato, se l’obbligo di un intervento dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione sia soddisfatto quando lo Stato membro dell’esecuzione affida a un servizio di
polizia il compito di verificare l’esistenza di un caso di forza maggiore nonché il rispetto delle
condizioni richieste per il mantenimento dell’interessato in stato di detenzione, fermo restando che
detto interessato ha il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
affinché quest’ultima si pronuncia sui summenzionati elementi. Dall’altro, questo giudice chiede se
i termini previsti dall’articolo 23 debbano essere considerati scaduti, con conseguente obbligo di
rilascio di detta persona, nell’ipotesi in cui occorra ritenere che l’obbligo di intervento dell’autorità
giudiziaria dell’esecuzione non sia stato soddisfatto.
La Corte constata in primo luogo che l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione
richiesto dall’articolo 23 della decisione quadro, al fine di valutare l’esistenza di un caso di forza
maggiore nonché, eventualmente, di fissare una nuova data di consegna, non può essere