
(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=01/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=25/04/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=01/05/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=25/04/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 25 aprile al 1 maggio 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 26 aprile 2022
Sentenza nelle cause riunite [C-368/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-368/20) Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures) (DE) – [C-369/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-369/20) Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures) (DE)
(Codice delle frontiere Schengen – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne – Normativa nazionale che prevede più periodi successivi di controllo)
NW è stato multato per aver attraversato il confine austro-sloveno senza documento di viaggio, in seguito si è rifiutato più volte di mostrare il suo passaporto all’ispettore che lo chiedeva, ritenendo che i controlli alle frontiere interne a Schengen fossero contrari al diritto Ue. NW ha quindi contestato i controlli e la multa al tribunale amministrativo regionale della Stiria (Austria). Quest’ultimo ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’UE e in particolare il codice delle frontiere di Schengen, che mira a garantire che non vengano effettuati controlli sulle persone quando attraversano le frontiere interne. Il tribunale austriaco riferisce che l’Austria ha reintrodotto i controlli alla frontiera con la Slovenia nel contesto della crisi migratoria già nel settembre 2015, e che in seguito i controlli sono continuati sulla base di varie eccezioni del codice Schengen. All’epoca dei controlli contestati, cioè nel 2019, l’Austria aveva già utilizzato la stessa eccezione più volte di seguito, ogni volta per un periodo di sei mesi. Questa eccezione permette agli Stati membri, in circostanze eccezionali per fronteggiare una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Il tribunale austriaco si è rivolto quindi alla Corte per sapere se il codice Schengen osti alla reiterazione dell’eccezione nel caso in cui nello Stato membro, alla scadenza del termine di sei mesi, persista la minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna.
[Documenti di riferimento C-368/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-368/20)
Martedì 26 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-401/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-401/19) Polonia / Parlamento e Consiglio (PL)
(Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e libertà di espressione e di informazione)
La Polonia chiede l’annullamento di una disposizione («aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92).
La Polonia si oppone, in particolare, all’assoggettamento dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all’obbligo di compiere i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici, per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti, nonché all’imposizione di compiere i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro delle opere o di altri materiali protetti, che sono stati oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti. Ciò rende necessario, per non incorrere in responsabilità, che i prestatori effettuino una verifica automatica preventiva (filtraggio) dei contenuti condivisi online dagli utenti e, di conseguenza, che introducano i meccanismi di controllo preventivo. Un siffatto meccanismo, secondo la Polonia, pregiudica l’essenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione e non soddisfa i requisiti di proporzionalità e di necessità di limitazioni di tale diritto.
[Documenti di riferimento C-401/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-401/19)
Mercoledì 27 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-674/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-674/20) Airbnb Ireland (FR)
(commercio elettronico- obbligo di comunicazione dei alcuni dati personali all’amministrazione fiscale)
Airbnb Ireland è una società irlandese che, tramite un portale elettronico, mette in contatto dei potenziali conduttori con locatari di alloggi, verso pagamento.
In base alle disposizioni del diritto belga sulla tassa regionale, Airbnb Ireland è stata obbligata a comunicare all’autorità fiscale alcune informazioni sul volume d’affari delle transazioni turistiche effettuate nel corso dell’anno 2017.
Ritenendo tuttavia che detta trasmissione di informazioni sia in contrasto con il diritto fiscale dell’Unione e con il principio della libera prestazione di servizi, Airbnb Ireland ha adito la Corte costituzionale belga per l’annullamento della relativa diposizione di legge.
La Corte costituzionale belga ha presentato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se la legge belga, che obbliga i responsabili di una piattaforma elettronica di alloggio a trasmettere all’amministrazione fiscale i dati sul volume d’affari delle transazioni turistiche effettuate nel corso di un determinato periodo, sia o meno contrario al diritto dell’Unione.
[Documenti di riferimento C-674/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-674/20)
Giovedì 28 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-319/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-319/20) Meta Platforms Ireland (DE)
(Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679)
In Germania, l’Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori ha citato Facebook Ireland di fronte alla Corte di giustizia federale (Bundesgerichtshof), per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ad avviso del Bundesgerichtshof, Facebook Ireland non ha fornito agli utenti le informazioni necessarie relative alla finalità del trattamento dei dati.
Tale giudice, tuttavia, dubita della ricevibilità dell’azione introdotta dall’Associazione federale. In particolare si domanda se, dall’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, un’associazione di difesa degli interessi dei consumatori, come quella in questione, disponga ancora del potere di agire intentando un’azione dinanzi ai tribunali civili, contro le violazioni di tale regolamento, indipendentemente dalla violazione concreta dei diritti di singoli interessati e senza mandato di questi ultimi. Ciò in quanto il regolamento attribuisce alle Autorità di controllo nazionali dei poteri di vigilanza molto estesi.
Il Bundesgerichtshof chiede pertanto alla Corte di interpretare il regolamento generale sulla protezione dei dati.
[Documenti di riferimento C-319/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-319/20)
Giovedì 28 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-237/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-237/20) Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack) (NL)
(trasferimento di imprese –mantenimento dei diritti dei lavoratori-trasferimento d’impresa a seguito di fallimento nel quadro di una procedura di pre-pack )
Il gruppo Heiploeg era costituito da una serie di società attive nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici. Negli esercizi 2011 e 2012, tale gruppo maturava rilevanti perdite. A seguito dell’inflizione nel 2013 da parte dalla Commissione europea di una cospicua sanzione pecuniaria, tale gruppo si è trovato in una situazione di grave difficoltà finanziaria, che ha portato ad avviareuna procedura di pre-pack ed ha in seguito condotto alla dichiarazione di fallimento.
Nel diritto dei Paesi Bassi il pre-pack è una procedura di origine e applicazione giurisprudenziale, che ha luogo prima della dichiarazione di fallimento del debitore e nel quadro della quale è preparata la vendita dell’impresa, o di una parte della stessa, rientrante nel patrimonio del debitore da liquidare, vendita che viene poi realizzata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento.
La questione posta alla Corte è se, e a quali condizioni, tale procedura rientri nell’ambito di applicazione della deroga al sistema di tutele dei lavoratori previsto dalla direttiva 2001/23 in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese.
[Documenti di riferimento C-237/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-237/20)
Giovedì 28 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-86/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-86/20) Vina?ství U Kapli?ky (CS)
(Organizzazione comune dei mercati -importazione di vini dalla Moldavia alla Repubblica Ceca)
La giurisdizione ceca chiede alla Corte di Giustizia se, alla luce del regolamento no 1308/2013 sui mercati dei prodotti agricoli, la certificazione rilasciata dalle autorità moldave sia sufficiente per ritenere la conformità dei lotti di vino alle pratiche enologiche dell’Unione.
[Documenti di riferimento C-86/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-86/20)
Giovedì 28 aprile 2022
Conclusioni nella causa [C-677/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-677/20) IG Metall e ver.di (DE)
(Politica sociale – Società europea costituita per trasformazione – Coinvolgimento dei lavoratori – Elezione dei rappresentanti del personale come membri del consiglio di vigilanza)
Nel 2014, la società anonima tedesca SAP è stata trasformata in una Società europea (SE). Poichè SAP aveva intenzione di modificare la composizione del consiglio di sorveglianza, sino a quel momento formato paritariamente da rappresentanti dei soci e dei lavoratori, alcuni sindacati tedeschi si sono rivolti al giudice. La Corte federale del lavoro tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia d’interpretare la direttiva sullo statuto della società europea nella parte relativa al coinvolgimento dei lavoratori, con particolare riguardo all’elezione dei rappresentanti dei sindacati nel consiglio di sorveglianza. Secondo la direttiva, l’accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori deve prevedere un livello di coinvolgimento quantomeno equivalente a quello esistente prima della trasformazione.
[Documenti di riferimento C-677/20](http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-677/20)
Giovedì 28 aprile 2022
Sentenza nella causa [C-804/21 PPU](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-804/21) C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (FI)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – mandato d’arresto europeo)
C e D, cittadini rumeni, erano oggetto di mandati di arresto europei emessi nel 2015 dalle autorità giudiziarie rumene, al seguito di condanne per traffico di droga e partecipazione a un gruppo criminale organizzato. Nel 2020, le autorità svedesi hanno eseguito il mandato di arresto ordinando la loro consegna alle autorità rumene. Tuttavia, C e D avevano già lasciato la Svezia per la Finlandia. Con decisione del 16 aprile 2021, la Corte Suprema della Finlandia ha ordinato la consegna alle autorità rumene. Tuttavia, la data di consegna è stata più volte rimandata. C e D hanno allora presentato un ricorso per la loro liberazione in quanto il termine per la consegna era scaduto. L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 stabilisce le norme applicabili alla consegna delle persone ricercate da un mandato d’arresto europeo, una volta che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione abbiano preso la decisione definitiva di consegnarle. Se la persona ricercata non viene consegnata entro un termine molto breve, deve essere rilasciata ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5. Se la consegna è impedita da cause di forza maggiore, tale termine può essere prorogato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, a condizione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e quella emittente concordino immediatamente una nuova data di consegna.
Il giudice di rinvio chiede alla Corte di giustizia se la nozione di forza maggiore si estenda agli ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo e basate sul diritto dello Stato membro di esecuzione, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria di esecuzione.
[Documenti di riferimento C-804/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-804/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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Direzione della comunicazione
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