
(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 PROTOCOLLO DI INTESA
Comune di Bari, con sede legale in Bari., rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante ing. Antonio Decaro
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
la contraffazione è l’insieme delle violazioni delle norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale ed internazionale e che, costituisce un fenomeno illecito tale da assumere la dimensione di una vera e propria attività imprenditoriale su larga scala, la cui dimensione è favorita dalla crescente interazione dei mercati a livello internazionale e dall’aggancio alla criminalità organizzata;
nel corso degli anni il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
il codice del consumo, emanato con D. Lgs. 6 settembre 2005 n.206, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 221/2007, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l’applicazione di sanzioni da parte delle autorità amministrative oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;
il Reg.(UE) n.608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali conferisce all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli specifici poteri di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione ed entro tale base giuridica è da tempo operativa una apposita banca dati (FALSTAFF), alimentata dai titolari dei diritti, utile al riconoscimento dei prodotti oggetto di contraffazione;
l’Agenzia esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti dall’articolo 57, comma terzo, c.p.p. dagli artt. 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, dall’art. 32 del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, dagli artt. 18,19 e 58 del D.L.gs 26 ottobre 1995 n.504 e dall’art. 31 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito dalla L.5 giugno 2020 n. 40;
la Direzione Territoriale DT VIII – Puglia, Molise e Basilicata intende valorizzare il rapporto di collaborazione con l’autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, quali i Comuni, nella lotta alla contraffazione al fine di migliorare la conoscenza sul territorio degli strumenti in uso alla stessa Agenzia;
il Comune di Bari ha già posto in essere sinergie operative istituzionali al fine di contrastare l’ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte e alterate in danno alle imprese e alla economia locale.
RILEVATO CHE
la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici regolari, provocando enormi ripercussioni economiche, con effetti diretti sull’occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell’Erario a causa della conseguente evasione fiscale;
il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell’internazionalizzazione del sistema produttivo e che, pertanto, si rende auspicabile una sinergia tra il Comune di Bari e l’Ufficio delle Dogane di Bari territorialmente competente;
i controlli di Polizia rappresentano l’elemento repressivo ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività di analisi della permeabilità del territorio in relazione al fenomeno della contraffazione, nonché delle attività commerciali che a diverso titolo vi operano ed alimentano la filiera del falso.
CONSIDERATO CHE
il territorio del Comune di Bari, costituisce un potenziale mercato fertile per la vendita di prodotti contraffatti ed illeciti con pregiudizio notevole per la salute pubblica;
il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale connessi al fenomeno della contraffazione e il rispetto delle vigenti normative sono tra gli obiettivi istituzionale del Comune di Bari, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale e dell’Ufficio delle Dogane di Bari;
la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l’immigrazione clandestina e il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Si manifesta la volontà di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa sulla base del quale il Comune di Bari, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale di Bari, e l’Agenzia, attraverso l’azione della Direzione Territoriale VIII – Puglia, Molise e Basilicata, e dell’Ufficio delle Dogane di Bari cooperino per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, in ausilio all’autorità giudiziaria anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.
Art. 2 – Finalità del Protocollo
Le Parti si impegnano a favorire lo scambio di informazioni e di competenze, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed altri fenomeni illeciti con l’individuazione delle aree di intervento.
Le Parti, si impegnano a favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore e il turista negli acquisti, contrastando l’evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata e altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente fondato sui principi della sicurezza dei prodotti.
Le Parti si impegnano ad ottimizzare la cooperazione tra il Corpo di Polizia Locale e l’Agenzia, attraverso l’Ufficio delle Dogane di Bari, al fine di individuare e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno della vendita di prodotti, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale nell’area del Comune di Bari.
Art. 3 – Misure di cooperazione


