
(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Lussemburgo, 7 aprile 2022
Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite
C-475/20 Admiral Gaming Network, C-476/20 Cirsa Italia,
C-477/20 Codere Network, C-478/20 Gamenet, C-479/20 NTS Network,
C-480/20 Sisal Entertainment, C-481/20 e C-482/20 Snaitech
Apparecchi per il gioco d’azzardo: secondo l’avvocato generale Rantos, la lotta
contro i rischi di dipendenza dai giochi d’azzardo può giustificare una riduzione
degli aggi e dei compensi dovuti ai concessionari
Spetta al giudice nazionale identificare gli obiettivi effettivamente perseguiti da tale normativa
nazionale
Mediante convenzioni di concessione concluse nel corso dell’anno 2013, a seguito di una gara
pubblica indetta nel 2011, alcune società sono state incaricate della gestione di giochi d’azzardo
mediante apparecchi da intrattenimento in Italia. Il bando di gara fissava le modalità per stabilire
l’aggio di tali concessionari.
Nel 2014 una normativa nazionale 1 ha ridotto le risorse statali messe a disposizione, a titolo di
aggio, dei concessionari suddetti per l’anno 2015. La legge in questione prevede che i
concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi affidate, versino anche, annualmente,
oltre a quanto versato allo Stato ordinariamente, la somma di EUR 500 milioni, ciascuno in
proporzione al numero di apparecchi ad esso attribuito alla data del 31 dicembre 2014. Essi
ripartiscono le somme restanti, disponibili per i loro compensi e i loro aggi. In applicazione di tale
normativa, si è proceduto alla liquidazione delle somme dovute di conseguenza nonché al prelievo
ripartito tra tutti gli operatori della filiera del gioco d’azzardo, e non più soltanto tra i concessionari.
I concessionari hanno proposto dei ricorsi contro il prelievo, in quanto questo ridurrebbe in maniera
importante il loro margine di profitto e sarebbe contrario al diritto dell’Unione.
Il Consiglio di Stato (Italia), giudice di ultimo grado, ha sottoposto alla Corte alcune questioni
pregiudiziali volte a stabilire, da un lato, se la normativa nazionale costituisca una restrizione
della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi garantite dagli articoli 49 e
56 TFUE e, dall’altro, se essa sia compatibile con il principio della tutela del legittimo
affidamento.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Athanasios Rantos, ritiene
che la normativa italiana sia idonea a costituire una restrizione delle libertà garantite dagli
articoli 49 e 56 TFUE, dato che la riduzione delle risorse statali messe a disposizione dei
concessionari, successivamente all’attribuzione delle concessioni, è idonea a pregiudicare la
redditività degli investimenti effettuati da tali concessionari e a rendere meno attraente l’esercizio
dell’attività dei giochi d’azzardo per questi ultimi. L’avvocato generale esamina poi se le suddette
restrizioni possano essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale.
Egli osserva che la normativa in materia di giochi d’azzardo fa parte dei settori in cui esistono tra
gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. È questo il motivo
per cui questi ultimi godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del
livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. Tuttavia, le restrizioni che gli Stati membri
impongono devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono
soddisfare anche il principio di proporzionalità.
Articolo 1, comma 649, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
http://www.curia.europa.eu
Secondo il governo italiano, la normativa nazionale si inserisce in un contesto più ampio di
riequilibrio del settore dei giochi d’azzardo previsto dalla legge italiana 2. Quest’ultima
perseguirebbe l’obiettivo di ridurre la redditività dell’attività dei giochi d’azzardo al fine di
lottare contro la diffusione di giochi illegali e di proteggere le fasce più deboli della
popolazione dagli effetti connessi ai giochi d’azzardo, e segnatamente dal rischio di
dipendenza dal gioco. A parere dell’avvocato generale, simili obiettivi sembrano a prima vista
idonei a costituire motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione
della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.
Ciò premesso, incombe al giudice nazionale identificare gli obiettivi effettivamente
perseguiti dalla normativa italiana. A questo proposito, l’avvocato generale constata che la
legge italiana prevedeva effettivamente che il governo fosse autorizzato ad attuare il riordino delle
disposizioni in materia di giochi pubblici, ma non ritiene che un siffatto riordino generale sia stato
perseguito dalla normativa nazionale che ha ridotto le risorse statali per i concessionari.
Spetta al giudice italiano altresì verificare il carattere proporzionato delle restrizioni e accertare se
la normativa nazionale, riducendo la redditività dell’attività dei giochi d’azzardo, sia necessaria per
raggiungere gli obiettivi evocati dal governo italiano, e non vada oltre quanto è necessario per
realizzarli. A tal fine, tra le circostanze che il giudice nazionale deve valutare, non può essere
trascurato, ad avviso dell’avvocato generale, il fatto che, pur avendo carattere temporaneo e
parziale, la normativa in questione, lungi dall’essere una misura isolata, si iscrive nel quadro più
ampio definito dalla legge di stabilità per il 2015 e concerne l’adozione di varie misure, ivi
comprese misure di risanamento economico, nei settori più disparati.
Per quanto concerne il principio del legittimo affidamento, l’avvocato generale osserva che il
rapporto contrattuale tra operatori economici e amministrazioni pubbliche legate al regime di
concessione presenta un «carattere dinamico», che permette interventi statali giustificati da
obiettivi di interesse pubblico. Da ciò egli trae la conclusione che la natura evolutiva ed incerta
della normativa in materia di giochi d’azzardo, nonché il carattere temporaneo del prelievo e il suo
impatto limitato sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, fanno sì che
l’intervento legislativo in questione sia ben lontano dall’essere eccezionale o imprevedibile.
In conclusione, secondo l’avvocato generale, il principio della tutela del legittimo affidamento
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale la quale riduca, per un anno
determinato e per importi limitati, l’aggio stipulato in una convenzione di concessione di
giochi d’azzardo mediante apparecchi eroganti vincite in denaro. Spetta però al giudice del
rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione concreta dell’insieme delle circostanze pertinenti, se
tale principio sia stato rispettato.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito
dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Legge dell’11 marzo 2014, n. 23 – Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente
e orientato alla crescita.
http://www.curia.europa.eu