
(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Lussemburgo, 7 aprile 2022
Sentenza nella causa C-561/20
United Airlines
I passeggeri di un volo ritardato possono chiedere una compensazione pecuniaria a
un vettore aereo non europeo quando quest’ultimo effettua l’intero volo in nome di
un vettore europeo
Il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei non lede il principio di sovranità piena ed esclusiva di
uno Stato sul proprio spazio aereo
Tre passeggeri aerei hanno effettuato, tramite un’agenzia di viaggi, una prenotazione unica presso
Lufthansa per un volo con partenza da Bruxelles (Belgio) e destinazione San José (Stati Uniti), con
uno scalo a Newark (Stati Uniti).
L’intero volo è stato effettuato dalla United Airlines, vettore con sede negli Stati Uniti. I tre
passeggeri sono giunti alla loro destinazione finale con un ritardo di 223 minuti. La società Happy
Flights, ormai detentrice del loro credito, ha proposto un ricorso per compensazione pecuniaria nei
confronti della United Airlines dinanzi al Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua neerlandese,
facendo valere l’applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1.
Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte di giustizia ricorda anzitutto che un volo
con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un
tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto dal diritto dell’Unione.
Infatti, l’applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei deve essere valutata in
considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale.
La Corte precisa inoltre che il vettore aereo non europeo (United Airlines), che non ha concluso un
contratto di trasporto con i passeggeri, ma che ha effettuato il volo, può essere tenuto a versare la
compensazione pecuniaria ai passeggeri. Infatti, il vettore che, nell’ambito della propria attività di
trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti
l’itinerario, costituisce il vettore aereo operativo. Si ritiene dunque che tale vettore agisca in
nome del vettore contrattuale (Lufthansa). La Corte sottolinea tuttavia che il vettore aereo
operativo (United Airlines), che sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a un
passeggero, conserva il diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi,
conformemente al diritto nazionale applicabile.
Per quanto attiene alla validità del regolamento sui diritti dei passeggeri alla luce del principio del
diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed
esclusiva sul proprio spazio aereo, la Corte precisa che un volo in coincidenza rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento, poiché i passeggeri hanno iniziato il loro viaggio in partenza da
un aeroporto situato in uno Stato membro. Essa aggiunge che tale criterio di applicabilità non
pregiudica i presupposti di applicazione del principio di sovranità piena ed esclusiva di uno
Stato sul proprio spazio aereo.
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
http://www.curia.europa.eu
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
http://www.curia.europa.eu