(AGENPARL) – Roma, 13 gennaio 2022 – Il regolamento europeo 953/2022 nella premessa, che fa parte integrante del testo, si legge al punto (20) «Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato».
In particolare il punto (36) stabilisce che «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati».
Inoltre al punto 6(2) si legge testualmente che «Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta».
Veniamo quindi al dunque.
Secondo l’Articolo 3 del Regolamento europeo (Certificato COVID digitale dell’UE) stabilisce che: «1. Il quadro del certificato COVID digitale dell’UE consente il rilascio, la verifica e l’accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati: a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione); b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test); c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione). La Commissione pubblica l’elenco dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, compresi eventuali aggiornamenti».
«2. Gli Stati membri o gli organismi designati che agiscono per conto degli Stati membri rilasciano i certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari hanno il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità. Il codice a barre è conforme alle specifiche tecniche stabilite a norma dell’articolo 9. Le informazioni figuranti nei certificati sono espresse anche in formato leggibile all’uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese».
«3. Per ogni vaccinazione, risultato del test o guarigione è rilasciato un certificato distinto. Tale certificato non contiene dati di certificati precedenti, tranne nei casi altrimenti specificati dal presente regolamento».
«4. Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato gratuitamente. Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali figuranti nel certificato originale non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, anche per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare, o se il certificato originale non è più a sua disposizione. In caso di perdita ripetuta possono essere addebitate tariffe adeguate per il rilascio di un nuovo certificato».
«5. Nel certificato di cui al paragrafo 1 figura il seguente testo: «Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.» Gli Stati membri forniscono al titolare informazioni chiare, complete e tempestive sul rilascio e sullo scopo dei certificati di vaccinazione, dei certificati di test o dei certificati di guarigione ai fini del presente regolamento».
«6. Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione».
«7. Il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7».
Tutto chiaro?
Pertanto il Decreto legge n 01 del 7 gennaio 2022 potrebbe essere non linea con quanto stabilisce il regolamento 953/2021.
Invito il Governo a correre ai ripari.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT