
(AGENPARL) – Roma, 12 maggio 2021 – C’era una volta e tutt’ora c’è, l’articolo 27 della Costituzione, quello per intenderci che recita «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
Un articolo scritto dai nostri padri costituenti ben 74 anni fa – ed entrato in vigore il 27 dicembre 1947 – che stabili la presunzione di non colpevolezza.
C’erano una volta è tutt’ora ci sono, relativamente al diritto ad un equo processo ed alla presunzione di innocenza, gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e l’art. 6 della Cedu, l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 11 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Oggi c’è la questione del recepimento della direttiva europea 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali che tarda ad essere recepita nonostante siano passati cinque anni.
A questo punto lo stato delle cose impongono alcune riflessioni.
La prima è che la direttiva europea all’art. 11 prevede che la raccolta dei dati entro il 1° aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.
La seconda – e questa la dice lunga sull’europeismo a targhe alterne tipicamente nostrano – è che la direttiva del 2016, nonostante l’articolo 27 della nostra Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo in tema di presunzione di non colpevolezza ancora non è stata recepita dall’Italia, nonostante gli avvocati rappresentano il Primo Partito per le professioni poiché se ne contano in tutto 132: 85 a Montecitorio e i restanti 47 a Palazzo Madama.
La terza riflessione è «Cui prodest?» il non recepimento della direttiva europea?