
(AGENPARL) – Roma, 04 febbraio 2021 – Con la sentenza n. 1062/2021 la V Sezione del Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Lazio, ha respinto il ricorso di alcuni giudici onorari che chiedevano al Ministero della Giustizia la restituzione del precedente tesserino di riconoscimento che recava la dicitura “valido ai fini del porto d’arma senza licenza – art. 7 legge 21.2.1990, n. 36”.
Il Ministero, infatti, con la nuova circolare del 18 gennaio 2018 della Direzione generale dei magistrati, aveva disposto il ritiro dei vecchi tesserini, ancora in corso di validità e la sostituzione con i nuovi senza dicitura.
Tale licenza, infatti, è consentita “ai soli magistrati di professione”, cioè a coloro che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali.
“Diversamente – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato- in pratica, sarebbe consentito il porto d’armi senza licenza a chi svolge in via principale non l’attività di magistrato (onorario) ma un’altra attività lavorativa e professionale”.
“Del resto, nulla impedisce a chi svolge funzioni di giudice onorario di domandare la normale licenza di porto d’armi ove stimi avere necessità di portarne, immaginabilmente rinnovabile anche quando sarà cessato dall’ufficio”.