(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2020(AGENPARL) – Roma, 27 aprile 2020 – Ciò che più sorprende in questo periodo di totale incertezza che stiamo attraversando è l’uso di termini impropri non solo da parte degli organi di stampa ma anche e soprattutto da parte delle Istituzioni (organi deputati per natura al rispetto della forma e delle regole) nel silenzio pressoché assordante di tutti. Un esempio su tutti: il Governo ha dichiarato lo “stato di emergenza”, “in conseguenza del rischio sanitario” connesso con l’insorgenza del coronavirus, con una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Nessuno però ha alzato la mano per dire quanto di più ovvio, ovvero che la nostra Costituzione non conosce alcuno “stato di emergenza”, prevedendo solo lo “stato di guerra” (che ex Art. 78 Cost. va deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica). Il Governo si è anche appoggiato alla pronuncia dell’OMS per giustificare detto “stato di emergenza” che, però, è stato dichiarato unicamente dall’organo esecutivo, senza alcun vaglio parlamentare e in un vuoto costituzionale” Così Lorenza Morello, Presidente nazionale APM che prosegue:”
La delibera del Consiglio dei Ministri invoca una legge ordinaria (artt. 7 e 24 del D. Lgs. 2/1/2018 n. 1 ma questa legge,
che non contempla il caso di pandemie, consente di emanare ordinanze di protezione civile in ambiti del tutto diversi da quelli oggetto delle misure qui in discussione (e comunque “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dell’Unione Europea”). Il Governo si è invece limitato a emanare un comunicato stampa con cui informava di avere deliberato lo stato di emergenza per sei mesi, “come previsto dalla normativa vigente” (quale?), “al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile” (cui certamente non è consentito di incidere sulle libertà costituzionali).
Ma non basta -continua Morello- Questo “stato di emergenza” a cui mancano le fondamenta giuridiche ha poi legittimato a pioggia una serie di altri interventi ulteriormente restrittivi delle libertà personali, quali ad esempio il Decreto cautelare del Consiglio di Stato N. 01553/2020 REG.PROV.CAU.
(N. 02825/2020 REG.RIC). Trattasi di Decreto cautelare sulla legittimità di una Ordinanza “ulteriormente” restrittiva, rispetto alle disposizioni nazionali, che conferma l’esistenza di un margine su scala regionale per integrare la disciplina delle restrizioni nazionali. E’ una decisione che all’apparenza sembra banale in quanto sembra limitarsi a confermare ciò che è chiaramente previsto, da ultimo, dall’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Ad una lettura più approfondita, tuttavia, è possibile reperire (a pagina 4, lettera C) e D) del Decreto) una delle prime posizioni del massimo organo di giustizia amministrativa sul rapporto tra libertà e salute: “la gravità del danno individuale (derivante dalla temporanea compressione di diritti anche fondamentali della persona) non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della collettività”, cioè la tutela la salute pubblica, valore, che viene definito: “DI ANCOR PIÙ primario e generale rango costituzionale”. Ora, pur essendo astrattamente tutti concordi che la tutela della salute sia più importante della tutela di qualsiasi altro diritto e libertà, tutti i DPCM sono illegittimi in quanto manca il giudizio di comparazione/bilanciamento tra i 2 valori (salute e libertà personale) il che non ci consente di capire se le restrizioni (erano, sono e saranno) strettamente necessarie per la tutela della incolumità pubblica. Peraltro, l’omessa pubblicazione del parere del Comitato tecnico-scientifico, su cui si fonda l’intero ultimo DPCM, di cui al motivo 3 della istanza, è un’ulteriore clamorosa violazione della trasparenza, sconosciuta agli ordinamenti democratici.
Si rende dunque necessario -conclude la giurista- riformare la Costituzione per prevedere lo “stato di emergenza” da dichiararsi dal Parlamento a maggioranza qualificata fissando i limiti, anche rispetto ai diritti della persona, che la conseguente azione di governo dovrà rispettare -salvi i poteri della Protezione Civile. Tale riforma costituzionale, come ben noto, sarebbe necessaria pure per l’utilizzo massiccio del DPCM, giacché non è previsto in Costituzione che i poteri di cui all’Art.77 siano delegabili al Presidente del Consiglio che resta un primus inter pares.
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