
(AGENPARL) – Roma, 06 apr 2020 – Per i termini dei procedimenti amministrativi (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) pendenti alla data del 23 febbraio scorso o avviati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra questa stessa data e il 15 maggio 2020. Lo prevede una norma del decreto “Liquidità” appena varato dal Cdm. Le pubbliche amministrazioni adottano comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
Naturalmente, le disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, emolumenti di ogni sorta, indennità, ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni o agevolazioni alle imprese di qualsivoglia natura.