
(AGENPARL) – Roma, 11 marzo 2020 – Ieri, una commissione speciale appositamente costituita presso il Consiglio di Stato, ha risposto ad un quesito sottoposto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e sollecitato dalle associazioni degli avvocati, e ha chiarito che una interpretazione letterale dell’art. 3 comma 1 del DL 11/2020 tesa a ricomprendere nella sospensione dei termini sino al 22 marzo anche il deposito telematico di memorie, si porrebbe in netto contrasto con lo scopo della decretazione d’urgenza che è quello di contenere la diffusione epidemiologica da covid 19 e non quella di bloccare anche le attività giudiziarie che, svolgendosi in via del tutto telematica, non implicano alcun contatto sociale.