(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 09 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 9 dicembre 2025
L’ATTUALE MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DELL’ONERE FISCALE MINIMO (OFM) APPLICATO ALLA VENDITA DELLE SIGARETTE DEVE ESSERE RIVISTO DAL LEGISLATORE
L’attuale meccanismo di determinazione dell’onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette «presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità, dal momento che comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi che la direttiva 2011/64/UE riconosce ai produttori di sigarette».
È quanto si legge nella sentenza numero 183, depositata oggi, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo numero 504 del 1995, come modificato, sollevate dal TAR Lazio, seconda sezione, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché all’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea (TUE).
In particolare, secondo la sentenza l’attuale meccanismo di calcolo dell’OFM determina la penalizzazione dei produttori di sigarette di fascia bassa denunciata dall’ordinanza di rimessione e documentata dalle parti.
«Si tratta di un effetto sproporzionato e non necessario rispetto alla finalità per cui la direttiva 2011/64/UE ha consentito di istituire l’OFM, che è quella di salvaguardare la salute, evitando che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo, soprattutto nelle fasce della popolazione più esposta, come i giovani». Infatti, in tal modo si viene «a sbilanciare fortemente, pregiudicandola, la finalità di tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute».
Tuttavia, la sentenza ha chiarito, che «la reductio ad legitimitatem, non può essere operata da questa Corte. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano infatti essere molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore».
Infatti, lo «spettro delle soluzioni possibili spazia tra la soluzione ‒ verso la quale si è in effetti indirizzato l’attuale disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con l’art. 28, comma 1, lettera a), numero 3, ponendosi in linea con la scelta già compiuta, a suo tempo, dal d.lgs. n. 188 del 2014 ‒ di tornare a determinare l’OFM, a partire dal 2026, in una misura numerica (riferita al quantitativo di un chilogrammo convenzionale di sigarette) stabilita direttamente dalla norma primaria, eliminando, cioè, automatismi, e quella di ridurre in modo significativo l’aliquota prevista per l’OFM; entrambe queste soluzioni possono, peraltro, declinarsi secondo un’ampia gamma di possibili variabili all’interno di ciascuna di esse».
Roma, 9 dicembre 2025