(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2025(AGENPARL) – Fri 14 November 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 17 al 21 novembre 2025
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Martedì 18 novembre 2025 – h. 9.00
Trattazione orale nella causa C-611/24 Upravitelen savet na
Balgarska narodna banka (Révocation d’un sous-gouverneur)
(Principi del diritto comunitario)
Mercoledì 19 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-412/22 PAN Europe / Commissione, T94/23 Pollinis France / Commissione e T-565/23 Aurelia
Stiftung / Commissione
(Agricoltura)
Ai sensi del diritto dell’Unione, l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
necessita, tra l’altro, che la sostanza attiva che contengono sia approvata dalla
Commissione europea. Questa approvazione è concessa, in teoria, per una
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e altre cause.
durata non superiore a 10 anni e può essere rinnovata per un periodo
massimo di 15 anni. La Commissione può anche prolungare temporaneamente
l’approvazione di sostanze attive qualora risulti che essa scadrà prima di una
decisione di rinnovo.
A seguito dell’adozione da parte della Commissione di regolamenti di
esecuzione che hanno prolungato di nuovo il periodo di approvazione di tre
sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, tre associazioni ambientaliste
senza scopo di lucro hanno separatamente chiesto alla Commissione un
riesame interno di questi regolamenti. Hanno così messo in discussione la
conformità del prolungamento del periodo di approvazione al diritto
dell’Unione.
Dato il rifiuto della Commissione, le associazioni hanno adito il Tribunale
dell’Unione europea per l’annullamento delle decisioni di rigetto delle loro
domande di riesame interno.
Verrà redatto un comunicato stampa congiunto di queste sentenze.
Mercoledì 19 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-367/23 Amazon EU / Commissione
Il regolamento sui servizi digitali impone obblighi specifici ai fornitori di
determinati servizi designati dalla Commissione europea come “piattaforme
online di dimensioni molto grandi” o “motori di ricerca di dimensioni molto
grandi” quando superano la soglia di 45 milioni di utenti nell’Unione europea.
Amazon EU Sàrl, che utilizza la piattaforma Amazon Store, ha chiesto
l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva designato questa
piattaforma come “piattaforma di dimensioni molto grandi” ai sensi del
regolamento.
Amazon contesta la legalità della disposizione che prevede per determinati
mercati online obblighi specifici di trasparenza, cooperazione e accesso ai dati.
Secondo Amazon, questa disposizione viola diversi diritti fondamentali garantiti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui in particolare la
libertà di impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza davanti alla
legge, la libertà di espressione e di informazione, nonché il rispetto della vita
privata.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Mercoledì 19 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-543/24 Aboca / EUIPO – Azienda
Agroalimentare Grignano (ABOCA)
(Proprietà intellettuale)
Nel 2020, Aboca S.p.A. Azienda Agricola aveva proposto un’azione di
cancellazione all’EUIPO per non uso del marchio denominativo dell’Unione
europea “ABOCA” di cui era titolare l’Azienda Agroalimentare Grignano S.r.l.
(entrambe le aziende con sede legale in Italia), in relazione a prodotti quali
caffè, farine, pasticceria e bevande alcoliche. La divisione di annullamento
dell’EUIPO aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando decaduto il
marchio per tutti i prodotti ad eccezione dei vini. Contro questo accoglimento
parziale Aboca aveva proposto ricorso; la commissione di ricorso aveva
respinto la richiesta di annullamento parziale della decisione della divisione di
annullamento (nella parte in cui dichiarava valido il marchio in relazione ai vini).
Aboca ha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere
l’annullamento della decisione della commissione di ricorso.
Mercoledì 19 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-23/25 HH / Commissione
(Statuto dei funzionari)
Il ricorrente è un ingegnere aerospaziale che ha partecipato al concorso EPSO
tenutosi nel 2023 (per amministratori AD nel settore dello spazio) e che non è
stato inserito nella lista di riserva. Ritenendo di essere stato ingiustamente
escluso (in considerazione del suo curriculum e dopo aver compiuto ricerche
sui vincitori) e lamentando problemi tecnici durante le prove d’esame, ha
presentato ricorso davanti al Tribunale dell’Unione europea chiedendo
l’annullamento di diversi provvedimenti, tra cui la decisione della commissione
esaminatrice di non includerlo nella lista.
Giovedì 20 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-57/23 Policejní prezidium
(Conservation de données biométriques e génétiques)
(Ravvicinamento delle legislazioni)
Un funzionario ceco è stato sentito dalla polizia nell’ambito di un procedimento
penale a suo carico. Sebbene non avesse dato il consenso, la polizia aveva
ordinato il prelievo delle sue impronte digitali, un prelievo in bocca dal quale
era stato ricavato il profilo genetico, aveva scattato alcune fotografie e aveva
prodotto una descrizione del funzionario, includendo il tutto nella banca dati.
Nel 2017, il funzionario era stato condannato in via definitiva per abuso di
potere.
In un procedimento distinto, nel 2016, lo stesso aveva contestato le misure di
identificazione adottate dalla polizia ai sensi della legge ceca e la conservazione
dei dati, lamentando un’ingerenza illecita nella sua vita privata. Il giudice ceco
aveva accolto il ricorso e aveva ordinato alla polizia di cancellare dalla banca
dati tutti i dati personali risultanti dalle azioni sopracitate. La polizia ceca aveva
impugnato la decisione con rinvio per cassazione davanti alla Corte suprema
amministrativa (Repubblica ceca).
La Corte suprema amministrativa si è rivolta alla Corte di giustizia con rinvio
pregiudiziale, dato che nutre dubbi sulla compatibilità del regime giuridico ceco
stabilito per legge relativo alla polizia ceca con la direttiva (UE) 2016/860, per
quanto riguarda la raccolta dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati
biometrici e genetici.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 20 novembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-522/24 Ministero della Difesa
(Obligation vaccinale des militaires)
Durante la pandemia da COVID-19, in Italia era stata introdotta con decreto
legge del 2021 la vaccinazione obbligatoria per i militari impiegati dal Ministero
della Difesa; era prevista la sospensione dal lavoro non retribuita per coloro
che avessero rifiutato il vaccino.
Il ricorrente è un militare che aveva rifiutato il vaccino perché riteneva che
fosse inefficace e non sicuro e perché era in disaccordo con le politiche
governative, considerando inaccettabile che il governo italiano non si fosse
preso alcuna responsabilità per i potenziali effetti collaterali del vaccino. Di
conseguenza, il militare è stato sospeso senza retribuzione per circa due mesi,
dopo i quali è rientrato al lavoro (l’obbligo di vaccinazione era stato infatti
tolto). Aveva quindi presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato (Italia)
perché riteneva che la sospensione fosse stata discriminatoria in base alla
direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
Per accertare la compatibilità tra la normativa italiana e il diritto dell’Unione
europea, il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio
pregiudiziale.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 20 novembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-340/24 Artollisi e C-442/24
Lescolanno
(Libera circolazione delle persone)
Entrambe le cause trovano origine nel rigetto, da parte del Ministero
dell’Istruzione (Italia), delle domande dei due ricorrenti relative al
riconoscimento in Italia di un titolo ottenuto in Spagna per la specializzazione
nel sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero italiano
aveva respinto la richiesta di riconoscimento perché il titolo non era ufficiale in
Spagna, ma proprio dell’università che lo aveva rilasciato. I ricorrenti avevano
quindi proposto ricorso contro il rigetto davanti al T.a.r. Lazio (Italia).
Il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio
pregiudiziale per interpretare la direttiva in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali. La giurisprudenza italiana, infatti, aveva interpretato la
normativa sul riconoscimento in modo estensivo, prevedendo la possibilità di
riconoscere titoli in Italia che non erano riconosciuti come abilitanti nello Stato
di origine, attraverso la verifica in concreto delle competenze acquisite.
Il T.a.r. dubita che una tale interpretazione sia compatibile con il diritto
dell’Unione europea.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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