(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 13 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 140/25
Lussemburgo, 13 novembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-563/24 | PB Vi Goods
Una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin
Tale denominazione è riservata a una specifica bevanda alcolica
Un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha citato l’impresa PB Vi Goods dinanzi a
un giudice tedesco per farle vietare la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin
Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico).
L’associazione ritiene che tale designazione sia contraria al diritto dell’Unione 1, secondo il quale il gin
dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcole etilico di origine
agricola e presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5 %.
Il giudice tedesco ha interpellato la Corte di giustizia a tal riguardo.
La Corte constata che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una
bevanda come quella di cui trattasi come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non
contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico»
è irrilevante a tal riguardo.
La libertà d’impresa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a tale divieto e
non lo rende quindi invalido.
In particolare, il divieto non impedisce la vendita del prodotto in questione, ma solo di venderlo con la
denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, il gin.
Inoltre, tale divieto è proporzionato, nella misura in cui mira a proteggere i consumatori da qualsiasi rischio
di confusione circa la composizione dei prodotti e i produttori di gin che soddisfano i requisiti di diritto
dell’Unione da una concorrenza sleale.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della
pronuncia.
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Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e
nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole
etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della
Commissione, del 21 aprile 2021.
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