(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2025(AGENPARL) – Mon 10 November 2025 https://www.aduc.it/articolo/condominio+genitori+penalmente+responsabili+dei_40136.php
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Condominio. Genitori penalmente responsabili dei rumori generati dai propri figli
Vivere in condominio comporta vantaggi ma anche la necessità di avere pazienza quando ci sono dei bambini, soprattutto se particolarmente vivaci e quindi rumorosi.
Sebbene il principio cardine sia quello della tolleranza, è innegabile che urla, corse nei corridoi, salti continui e giochi rumorosi, sia nelle parti comuni che nelle proprie abitazioni, costituiscano fastidi che possono diventare fonte di stress per chi abita negli appartamenti adiacenti o al piano di sotto.
Cosa si può fare in questi casi?
Preliminarmente va ricordato che la sensibilità al rumore è personale, quindi si può solo agire se il rumore è molesto. Che viene valutato in base a parametri oggettivi e soggettivi: chi lavora di notte ha bisogno di riposo di giorno o chi deve alzarsi di mattina molto presto ha bisogno di andare a letto molto prima di quanto fanno gli altri.
In caso di bambini, la valutazione della rumorosità è molto tollerante, il rumore prodotto da un bambino viene valutato in maniera più morbida rispetto al rumore prodotto da un animale domestico o da un adulto, ciò perché il gioco e la vivacità infantile vengono considerati espressioni naturali dello sviluppo.
Occorre domandarsi: I bambini possono fare tutto il rumore che vogliono?
Assolutamente no perché, come sancito negli anni dalla giurisprudenza, i genitori devono vigilare affinché non si superino i limiti di tollerabilità. In condominio si devono rispettare degli orari di silenzio, che non sono stabiliti da Legge Nazionale ma da Regolamenti comunali, condominiali o consuetudini locali in genere dalle 13:00 alle 15:00 (pausa pranzo) dalle 22:00 alle 8:00 (riposo notturno), ed in presenza di disturbo reiterato e documentato, è possibile agire legalmente anche se i responsabili sono minori.
L’intervento dell’Amministratore è obbligatorio?
L’amministratore non è obbligato ad intervenire se riceve una mera comunicazione per telefono o nel corso di un’assemblea ma deve intervenire se riceve una segnalazione scritta e documentata (es. video, audio, testimonianze). Quindi dovrà inviare una diffida, detta bonaria, ai genitori dei minori rumorosi e convocare un’assemblea. Se rimane inoperoso il singolo condomino può agire direttamente tramite l’ausilio di un legale ed attivando la procedura di mediazione.
La posizione della Corte di Cassazione
Numerose sono le sentenze emesse che ricordano come la vita in condominio richiede un margine di tolleranza reciproca.
Non ogni rumore è illecito: i bambini, specie piccoli, non possono essere completamente silenziati.Tuttavia, anche la “giovinezza” non può diventare giustificazione assoluta.
Pertanto quando il rumore è costante e documentabile, i genitori non collaborano, l’amministratore non interviene… allora è necessario avviare una procedura formale (diffida, mediazione, causa civile).
Nei casi più gravi si può arrivare anche a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.
Particolare interesse assume la sentenza Corte di Cassazione n. 12939 del 19 marzo 2014 (1) che ha sancito che i genitori rientrano tra quei soggetti che la legge individua come garanti del comportamento dei propri figli, e se omettono di intervenire possono essere accusati di omissione.
Quindi non è vero che sono solo bambini e che devono giocare, poiché se urla, pianti o giochi rumorosi disturbano costantemente la quiete del condominio e i genitori non si attivano per prevenirli, questi possono essere perseguiti penalmente.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/novembre/Corte-di-Cassazione-Sezione-1-.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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