
(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 17 luglio 2025
INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE SULLE DISPOSIZIONI CHE, NEL SETTORE DEL LAVORO PUBBLICO, NON CONSENTONO DI NEUTRALIZZARE I CONTRIBUTI “NOCIVI”
Con la sentenza numero 110, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, primo comma, della legge numero 965 del 1965 e dell’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973 – concernenti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali – sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana.
Il giudice rimettente prospettava il contrasto di tali disposizioni con gli articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esse non prevedono, anche nell’ambito del lavoro svolto nel settore pubblico, la possibilità di “neutralizzare” – ossia di non considerare ai fini del calcolo – periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli necessari per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo, essendo la retribuzione corrisposta nella fase finale della vita lavorativa inferiore a quella percepita in precedenza.
La Corte costituzionale non ha proceduto allo scrutinio nel merito delle questioni sollevate, poiché la pensione oggetto del giudizio era stata liquidata secondo il meccanismo del cosiddetto “cumulo gratuito”. Quest’ultimo, introdotto dall’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge numero 228 del 2012, consente di ottenere un unico trattamento pensionistico attraverso l’aggregazione di contributi versati in diverse gestioni, nessuno dei quali sufficiente alla maturazione di un autonomo diritto alla pensione.
Il giudice rimettente non ha espressamente valutato – e quindi neppure coinvolto nelle censure – la disciplina dettata per il cumulo gratuito, e in particolare la disposizione che, imponendo di utilizzare «tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati» presso le diverse gestioni, costituisce autonomo ostacolo normativo all’applicazione del principio di neutralizzazione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale ha ravvisato una incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, per giurisprudenza costituzionale costante, rende inammissibili le questioni sollevate.
Roma, 17 luglio 2025