
(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 87/25
Lussemburgo, 9 luglio 2025
Sentenze del Tribunale nelle cause da T-304/24 a T-306/24 | sprd.net/EUIPO («I» maiuscola e cuore
rosso sulla parte sinistra del petto di un capo di abbigliamento, su un’etichetta interna di un capo di
abbigliamento e su un capo di abbigliamento all’esterno, all’altezza della nuca)
Il segno
in quanto tale non può essere registrato come marchio
dell’Unione europea per capi di abbigliamento come le magliette
Anche se viene rivendicato per alcune posizioni specifiche, esso non consente di distinguere i prodotti
controversi da quelli di altre imprese
Nel 2022 l’impresa tedesca sprd.net ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la
registrazione di tre marchi dell’Unione europea, come marchi di posizione, per capi di abbigliamento, in particolare
t-shirts, sweat-shirts e pull-overs:
Secondo la descrizione fornita dalla sprd.net, si tratta di un segno o logo costituito da una «i» maiuscola e da un
cuore rosso, collocato su un capo di abbigliamento sulla parte sinistra del petto, su un’etichetta interna di un capo di
abbigliamento o su un capo di abbigliamento all’esterno, all’altezza della nuca. Le linee tratteggiate rappresentano il
contorno di un modello di capo di abbigliamento e illustrano la posizione del marchio rispettivo; non fanno parte dei
marchi richiesti.
L’EUIPO ha respinto le domande di registrazione con la motivazione che i marchi richiesti erano privi di carattere
distintivo, cioè non consentivano di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli di altre imprese. Il segno sarebbe
stato immediatamente inteso come l’espressione «io amo». Neppure la sua posizione gli avrebbe conferito carattere
distintivo.
La sprd.net ha contestato tali decisioni di diniego dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Il Tribunale respinge tali ricorsi e conferma quindi le decisioni dell’EUIPO.
Secondo il Tribunale, l’EUIPO non è incorso in errore nel concludere che la posizione specifica del segno
figurativo
su un articolo di abbigliamento descritta dalla sprd.net nelle sue domande di registrazione
non era idonea a conferire a tale segno, che in quanto tale ne è privo 1, un carattere distintivo in relazione ai
prodotti di cui trattasi.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
IMPORTANTE: I marchi dell’Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell’Unione
europea. I marchi dell’Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i
disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell’Unione e dei disegni e modelli comunitari
sono presentate all’EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest’ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è f ondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L’impugnazione è
soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di
ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l’impugnazione solleva
per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (T-304/24, T-305/24 e T-306/24) sono pubblicati sul sito
CURIA il giorno della pronuncia.
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Il Tribunale si riferisce, al riguardo, alla sua ordinanza del 12 febbraio 2021, sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love), T-19/20.
Direzione della Comunicazione